Ricetta Non Ripetibile - RNR - Medicinali con AIC

Da Federfarmaroma.

(art. 1, punti a, v, z e art. 89 Dlvo 24 aprile 2006, n. 219)



Involucro

Diciture che obbligatoriamente devono essere riportate: sull’imballaggio esterno o, in mancanza, sul confezionamento primario: “DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA UTILIZZABILE UNA SOLA VOLTA” (Contramal ®, Fortradol ®, Climen ®, Estroderm ®, Diane ®, Tiklid ®, Serenase ® fiale, Caverject ®, Roaccutan ®, ecc.). In aggiunta se il medicinale è incluso nelle tabelle del DPR 309/90: “SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL DPR 309/90 - TAB. II Sezione B (Alcover ® sciroppo), C (Gardenale ®, Luminale ®, Maliasin ®, Luminale ® 15 mg cp, Talwin ®, ecc.) o D (Actiq ®, Valium ® fiale, Noan ® fiale, Co-efferalgan ®, Depalgos ®, Oxycontin ®, Tachidol ®, Cardiazol ® paracodina, Effentora ®, Durogesic ®, Jurnista ®, Transtec ®, MS Contin ®, Oramorph ®, ecc.)”.



Validità

Trenta giorni, esclusa la data di compilazione (art. 89 Dlvo 219/06 e L. 8 febbraio 2001, n.12 art. 1 c 4 e art. 45 c 8 L 49/06), anche per le ricette in regime di SSN. Per isotretinoina (Roaccutan ®, Aisoskin ®): per pazienti di sesso femminile, sette giorni dalla data di certificazione ovvero di idoneità al trattamento (il medico riporta la dicitura “idonea al trattamento il gg/mm/aa” oppure “certificato il gg/mm/aa”), mentre per pazienti di sesso maschile; sette giorni dalla data di compilazione.



Requisiti formali

  • Nome e cognome del paziente o codice fiscale (Nota DGFDM/SDG-VF/24918/ I.6.G.f del 11.07.06, qualora l’interessato non voglia far comparire le generalità); nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure (attualmente le iniziali del nome e cognome solo per la prescrizione di RETROVIR ®).
  • Data di compilazione e firma del medico.

La ricetta priva degli elementi di cui sopra (●) è espressamente considerata non valida (art. 89, comma 5, Dlvo 219/06).

La ricetta deve comunque contenere, stampata o apposta con timbro, la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui esso dipende (art. 89, comma 5, Dlvo 219/06).



Quantità massima prescrivibile

Non sono previste limitazioni e non è obbligatoria l’indicazione della dose e del tempo di somministrazione; in regime di SSN quanto previsto dall’Accordo Nazionale.

Quale che sia il regime di fornitura, privato o SSN:

  • quando si tratta di terapia del dolore (Legge n. 38 del 15.03.2010) con Co-Efferalgan ®, Depalgos ® cp, Durogesic ®, MS Contin ®, Oramoroph ®, Oxycontin ®, Tachidol ®, Transtec ®, ecc. un fabbisogno non superiore a 30 gg se prescritto in SSN (in regime privato su ricettario bianco quest'obbligo non sussiste) coerentemente con la posologia indicata; qualora essa manchi si fa riferimento al dosaggio massimo riportato nel foglietto illustrativo. Per i medicinali concedibili in SSN la prescrizione può avvenire sia sul modello convenzionale del SSN, che sul ricettario a ricalco (UCS GFDM/VIII/P/I.8.d.q/15817 del 9.5.07); non trattandosi di medicinali soggetti a registrazione in uscita, il farmacista invia la copia SSN per il rimborso e non è tenuto a conservarne copia in farmacia.
    Approfondimento: il medico ha l'obbligo di indicare la posologia?...NO




ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA

Acquisto

Per i medicinali appartenenti alla Tab. II Sezioni B e C del DPR 309/90, sia acquistati alla distribuzione intermedia sia direttamente alla ditta produttrice, si utilizza il buono acquisto (art. 38 comma 1 DPR 309/90 - vedi pag. 10 e 11). Tramite buono acquisto, la farmacia può richiedere, a titolo gratuito, i medicinali del comma precedente ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica (art. 38 comma 1 DPR 309/90; in questo caso la farmacia che fornisce i medicinali trattiene la 2° sezione per la sua uscita ed invia la 3° sezione alla A.S.L. dove ha sede la farmacia richiedente. Qualora si utilizzi il nuovo modello di B.A. la quarta copia deve essere rimessa, a cura della farmacia fornitrice, alla farmacia richiedente, con l’indicazione delle quantità consegnate). Per i medicinali appartenenti alla Tabella II sezione D (G.U. n. 78 del 03.04.2010) del DPR 309/90 l’acquisto è libero (bolla e fattura) (Min. San. nota n. 800/UCS/AG.38/1838 del 10-9-93, art. 38 DPR 309/90 e successive modifiche Legge n. 38 del 15.03.2010 ar. 60 comma 2 che abolisce il carico e scarico dei medicinali della Tabella II sezione D ed E anche per i grossisti).



Custodia

Per i medicinali della Tab. II Sezioni B e C può essere consigliabile conservarli in armadio chiuso a chiave (l’obbligo derivante dalla nota 3 alla Tabella N 3 della FU XII a pag. 1344 sussiste solo per la ex Tab. I e II del DPR 309/90, cioè per l’attuale Tab. II Sezione A), eventualmente anche insieme a quelli della Tab. II sezione A, ma comunque separato dai veleni.



Annotazioni sulla ricetta

  • Data di spedizione e prezzo praticato (art. 37 R.D. 1706/38).

In regime di SSN per i medicinali della Tab. II Sez. B e C del DPR 309/90 (ad es. Gardenale®) l’annotazione del prezzo sulla ricetta non è dovuto in quanto il farmaco viene ceduto in assistenza.

  • Il timbro attestante la vendita è obbligatorio per la spedizione dei medicinali della Tab. II Sezioni B e C (art. 45 comma 4 DPR 309/90); negli altri casi non è previsto dalla normativa, ma è consuetudine (Circ. Min. San. 178/93).
  • Per i medicinali impiegati nella terapia del dolore appartenenti alla Tabella II sezione D (Legge n. 38 del 15.03.2010), qualora prescritti su ricettario bianco del medico o su ricettario bianco della struttura sanitaria è fatto obbligo al farmacista di annotare gli estremi del documento dell'acqiuirente e di conservare la ricetta per due anni dalla data di spedizione. L'invio dei dati mensili all'Ordine dei Farmacisti competente per territorio non è più obbligatorio dal 22.12.2013.



REGISTRO DI ENTRATA E USCITA DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI

Sì, per medicinali appartenenti alla Tab. II Sezioni B e C del Dlvo 309/90 riportando il nome e cognome dell’assistito o in alternativa il suo codice fiscale (Nota GFDM/VIII/PI.8.d.q./27923 del 2.8.06). Le registrazioni in entrata devono essere contestuali, quelle in uscita -coerentemente con la cronologia delle movimentazioni- possono essere registrare entro 48 ore dalla dispensazione (Legge n. 38 del 15.03.2010); una pagina per ogni voce. Chiusura obbligatoria al 31 dicembre per ogni voce riportata nel registro anche se non movimentata durante l’anno. Gli eventuali errori di registrazione devono essere annullati in modo che le correzioni apportate siano sempre leggibili (Cod. civ. art. 2219).



Conservazione della ricetta

Si conserva per sei mesi (art. 89, comma 3 Dlvo 219/06), in posto riservato. Se la ricetta è documento giustificativo di uscita (Tab. II Sez B e C DPR 309/90), si conserva per due anni a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di entrata e uscita (art. 45 comma 5 DPR 309/90). In regime di SSN per i medicinali di Tab. II Sez. C (ad esempio Luminale ®, Gardenale ®, ecc.), se la ricetta è redatta in duplice esemplare, uno di questi si invia alla A.S.L., l’altro si conserva; oppure, in mancanza del duplice esemplare si conserva la fotocopia della ricetta del SSN (art. 45 comma 5 DPR 309/90). Se medicinali stupefacenti della Tabella II sezione D ivi transitati dopo l'Ordinanza Ministeriale del 16.06.2009 poi confermata dalla Legge n. 38 del 15.03.2010 prescritti su ricetta bianca: CONSERVAZIONE PER DUE ANNI DALLA SPEDIZIONE.



Distruzione delle ricette e della documentazione

Tutti i documenti (ricette e registri) alla data di scadenza della data di conservazione devono essere distrutti per escludere l’accesso di terzi ai dati in essi contenuti (art. 4, comma 5 Dlvo 282/99 e art. 89 comma 3 Dlvo 219/06).



Sanzioni

Vendita senza la presentazione della ricetta medica o su presentazione di ricetta medica priva di validità: sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00. L’autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni (art. 148, L 219/06).