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Igiene degli alimenti

Da Wiki.

In questi ultimi anni (dal 2002 in poi), l’evoluzione della normativa del settore alimentare è stata particolarmente complessa e, prevalentemente, di origine comunitaria mediante lo strumento del “regolamento”.

A tali norme di derivazione comunitaria si sono contemporaneamente affiancate altre disposizioni legislative nazionali oltre che quelle di natura amministrativa quali le linee-guida di fonte ministeriale.

Ne è risultata una “stratificazione” normativa di difficile interpretazione sino alla circolare esplicativa prot. n. 0026661-P del 15.09.2008 del Ministero della Salute che di fatto esprime parere favorevole alle semplificazioni legislative in capo alle farmacie ed in poarticolare:


Non più obbligatorietà di redazione del manuale HACCP

Il Ministero, considerata la non manipolazione di prodotti freschi da parte delle farmacie (infatti nelle farmacie sono presenti solo prodotti alimentari confezionati destinati alla vendita al minuto ed è esclusa, in ogni caso, la manipolazione dell’alimento), sostiene che il manuale HACCP non è più obbligatorio e chi lo volesse adottare lo può fare in maniera semplificata. Di fatto questa semplificazione era già stata adottata dalla Regione Lazio (DGR 01.08.2000, n. 1854) prevedendo che la documentazione a supporto delle attività svolte può essere limitata a quella concernente gli interventi di manutenzione programmata e straordinaria, nonché alla registrazione delle non conformità (ad esempio rinvenimento di prodotti con confezioni rotte o manomesse) con l'indicazione delle misure correttive conseguentemente adottate.


Non più obbligo di formazione in materia di igiene degli alimenti

Il farmacista, secondo il Ministero della Salute, ha già le conoscenze in materia di igiene dei prodotti alimentari e, pertanto, è esentato da corsi di formazione.


No Dichiarazione di Inizio Attività (DIA)

Il Ministero della Salute, con ulteriore nota prot. 14136-P del 12 maggio 2009 chiarisce definitivamente che “... all’interno della ASL, al fine della registrazione delle farmacie che effettuano la commercializzazione di prodotti alimentari, il flusso di dati avverrà dal Servizio Farmaceutico al Servizio di Igiene degli alimenti”. Viene quindi confermato l’esonero per le farmacie dall’obbligo della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) prevista dall’art. 6 del Reg. CE 852/2004. Il decreto autorizzativo della farmacia è infatti omnicomprensivo.



Quale documentazione deve detenere la farmacia?

Deve essere predisposto un documento di autocontrollo molto semplificato che si limiti alla registrazione delle sole non conformità riscontrare, in particolare per:

=> merce in arrivo e stoccaggio di prodotti alimentari, qualora deteriorati o manomessi;

=> temperature del frigorifero e/o surgelatore solo in caso di malfunzionamenti e, ovviamente, solo se contengono alimenti come, ad esempio, prodotti per celiaci.

Tali adempimenti possono essere assolti dal titolare/direttore o da altro farmacista della farmacia compilando il DOCUMENTO DI AUTOCONTROLLO.

Se si desidera scaricare direttamente il manuale di autocontrollo con le relative istruzioni di compilazione clicca sul collegamento MANUALE DI AUTOCONTROLLO SEMPLIFICATO.



Tracciabilità dei prodotti alimentari

Rimane un dubbio: la farmacia deve tracciare i prodotti alimentari?

Il Regolamento CE n. 178/2002, entrato in vigore il 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari che impone a tutte le imprese coinvolte nella filiera di individuare chi abbia fornito loro un alimento o un mangime o qualsiasi sostanza destinata a entrare a far parte di un alimento e di individuare a chi sono stati forniti i propri prodotti con esclusione del consumatore finale.

Peraltro lo stesso art. 18 del suddetto regolamento non prescrive l’adozione di procedure chiare e univoche a cui fare riferimento per la tracciatura, ma richiede soltanto l’adozione di sistemi e procedure che consentano ad ogni anello della filiera di individuare, rispettivamente, il precedente ed il successivo, quest’ultimo se diverso dal consumatore finale.

Federfarma a tale riguardo ha emesso un parere (circolare n. 390 del 30.07.2008), ritenendo che sia già sufficiente la documentazione fiscale in possesso delle farmacie.

“Infatti, tramite la documentazione attestante l’acquisto e la consegna delle merci che è già in possesso delle farmacie (documento di trasporto, fatture, etc.) il titolare è in grado di individuare da chi ha acquistato un determinato prodotto.

Per quanto attiene alla tracciabilità degli alimenti ceduti dalla farmacia –continua Federfarma- si osserva che, trattandosi nella maggior parte dei casi di cessione al consumatore finale non vi sono adempimenti da osservare.

Nei rari casi in cui la farmacia ceda alimenti a soggetti diversi dal consumatore finale, (quali ad esempio case di cura, mense etc. ) adempirà alla tracciatura con la documentazione di cessione della merce (documento di trasporto, fatture, etc.) sulla quale risulteranno le caratteristiche dei prodotti forniti”.