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Trasmissione annuale dei dati

Da Wiki.

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute www.ministerosalute.it –SezioneAntidoping, un comunicato con cui viene confermato il termine del 31 gennaio entro il quale i farmacisti dovranno inviare i dati riferiti all’anno precedente, relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate dal D.M. 24 ottobre 2006. Le modalità da seguire sono le stesse dello scorso anno.



Indice

MODALITA’ DI TRASMISSIONE

I farmacisti devono compilare il modulo, in formato excel, disponibile anche sul sito del Ministero della Salute www.ministerosalute.it – Sezione Antidoping. Per la compilazione del modulo è necessario seguire le istruzioni, anch’esse disponibili sullo stesso sito, oppure cliccando qui.

Le istruzioni sono molto esaustive e non necessitano di ulteriori chiarimenti. Si ricorda che il “codice identificativo farmacia” da indicare sul modulo corrisponde all’identificativo utente per l’accesso al sito della distribuzione per conto, dopo le lettere DPC (es. codice farmacia DPCxxxx: il codice da indicare nel modulo doping sarà “xxxx”).

 Modulo e istruzioni oltre ad essere stati inviati tramite circolare
 alle farmacie associate sono anche disponibili sul nostro sito
 www.federfarmaroma.com – Area Associati – Doping

Il modulo deve essere inviato esclusivamente all’indirizzo e-mail preparazioni.doping@sanita.it entro il 31 gennaio.



PRINCIPI ATTIVI SOGGETTI A TRASMISSIONE

Sono soggette a trasmissione le quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo il cui impiego è considerato doping contenuto nella lista delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, aggiornate periodicamente, con decreto, dal Ministero della Salute.

L’ultima lista è disponibile sul sito internet del Ministero della Salute oltre che sul nostro sito internet oppure cliccando qui. Tutti i principi attivi vietati per doping sono comunque elencati, raggruppati per categorie, all’interno del modulo stesso, a cui si consiglia di far riferimento in caso di dubbio (si inserisce la categoria nella colonna di sinistra, poi spostandosi nella terza colonna si apre e si consulta il menù a tendina).



NON SONO SOGGETTE A TRASMISSIONE:

a) le quantità di alcool etilico utilizzate;

b) le quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e le quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 – Corticosteroidi utilizzate per le preparazioni ad uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo (DM 3/3/06).


BENFLUOREX

Il principio attivo BENFLUOREX (oggetto peraltro di recenti raccomandazioni da parte dell’EMEA volte al ritiro dal commercio) non è soggetto a trasmissione in quanto non risulta inserito nella lista delle sostanze il cui impiego è considerato doping e infatti non è presente nel modulo elettronico predisposto dallo stesso Ministero. Si ricorda peraltro che dopo l’avviso della Commissione per la Vigilanza ed il Controllo sul doping (clicca per aprire l'approfondimento) con il quale, per quanto riguarda all’utilizzo del BENFLUOREX, aveva invitato i farmacisti preparatori ad informare sui possibili rischi di incorrere in positività al test antidoping, non ha fatto seguito alcun provvedimento formale.



CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il comunicato del Ministero ribadisce che la documentazione va conservata 6 mesi a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati.

In pratica le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggette a trasmissione devono essere conservati, in originale o in copia, fino al 31 luglio dell'anno successivo.