Tariffazione dell' ossigeno gassoso e liquido

Da Federfarmaroma.

Abolizione della Nota AIFA 58

Nella seduta del 13.02.2007 la Commissione Tecnico Scientifica dell' AIFA ha stabilito e reso successivamente noto con il prot. n. 25501/I.8.f.e del 09.03.2007 la che la Nota 58 e' da ritenersi ABOLITA. Infatti per quanto riguarda la dispensazione sia l'ossigeno liquido che gassoso sono inseriti nel Prontuario della Distribuzione Diretta (PHT) e quindi possono essere erogati direttamente ai pazienti in dimissione al fine di garantire la continuita' assistenziale ospedaliero-territorio.



Tariffazione ossigeno gassoso dopo l'attribuzione dei codici AIC e la definizione dei prezzi

Obbligo di detenzione dell’ossigeno in farmacia

Si ricorda che l’ossigeno terapeutico rientra nella Tabella n. 2 della F.U. XII ed. e succ. modifiche ed aggiornamenti; la farmacia quindi è obbligata ad essere provvista dell’ossigeno terapeutico nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del servizio; tuttavia non vi è obbligo di legge che preveda che una farmacia debba necessariamente possedere bombole di proprietà.

La mancata detenzione dell’ossigeno, o di altri medicinali o sostanze obbligatorie iscritte nella Tabella 2 della Farmacopea, oltre a rappresentare un grave rischio per la cittadinanza –con conseguenze rilevanti anche nel campo penale- sono sanzionate con la sanzione amministrativa. (Da € 10,32 a € 206,58, è ammessa la conciliazione. A discrezione può essere prevista la sospensione dell'esercizio da 5 giorni ad un mese oppure, in caso di recidiva, la decadenza dell'autorizzazione).



Bombole di proprietà della farmacia

Ad oggi non risulta pervenuta dall’AIFA una proroga per l’utilizzo delle bombole di proprietà dei farmacisti, pertanto dal 30 giugno 2010 possono essere cedute, sia in regime di SSN che a pagamento, esclusivamente bombole che siano rispondenti ai requisiti previsti dalla nuova normativa; quindi le bombole di proprietà delle farmacie potranno continuare ad essere utilizzate mediante riempimento effettuato:

  • solo da aziende titolari di AIC;
  • solo qualora le bombole siano conformi ai requisiti tecnici previsti dai provvedimenti di attribuzione AIC.

Naturalmente sia il riempimento che la regolarizzazione dal punto di vista formale (foglietto illustrativo, numero di AIC, numero di lotto ecc.) della bombole della farmacia, rappresenta una assunzione di responsabilità da parte della azienda titolare dell’AIC che, di fatto, diviene responsabile anche del contenitore (cioè della bombola).

A tal fine si invitano le farmacie a prendere contatto con le ditte produttrici per definire la possibilità di utilizzo delle bombole di proprietà. Infatti qualora le bombole di proprietà non dovessero essere utilizzabili (quindi non regolarizzabili secondo la nuova normativa), dovranno essere accantonate ed avviate a distruzione.

Per le bombole:

  • qualora di proprietà della farmacia, la stessa dovrà detenere il relativo certificato di collaudo;
  • se di proprietà una ditta autorizzata che effettua il servizio per conto della farmacia, quest’ultima non ha l’obbligo di detenzione del certificato di collaudo ma del semplice documento di trasporto.

La farmacia è comunque responsabile nel caso in cui detenga una bombola non di proprietà priva di regolare collaudo. Per valutare se una bombola è stata recentemente sottoposta a collaudo è sufficiente controllare l’ogiva superiore: lì normalmente viene stampigliata la data di collaudo; una bombola deve essere ri collaudata ogni 10 anni (esempio: se su l’ogiva è stampigliato 10/2009 -ottobre 2009- questa dovrà essere sottoposta a collaudo successivo entro e non oltre ottobre 2019).



Modalità di spedizione delle prescrizioni di ossigeno terapeutico

Non sono momentaneamente pervenute dal Ministero della Salute e dall’AIFA nuove modalità per quanto concerne la prescrizione e la spedizione delle ricette contenenti l’ossigeno terapeutico. È quindi prevedibile che i medici continueranno a prescrivere l’ossigeno terapeutico in regime di SSN riportando sulla ricetta unicamente, come avvenuto sinora, il quantitativo dei litri necessari alla terapia senza aggiungere altre indicazioni quali la ditta, il tipo di bombola ecc..

Allo stato attuale le farmacie continueranno a spedire le relative prescrizioni con le consuete modalità, ossia tariffando le ricette mediante indicazione sulla ricetta del prezzo praticato sulla base del quantitativo prescritto dal medico. Sarà cura della farmacia rispettare il quantitativo indicato dal medico consegnando il o i contenitori corrispondenti per numero di litri a quelli prescritti.

Nel caso in cui non sia possibile, in considerazione del formato delle bombole a disposizione, il raggiungimento del quantitativo prescritto dal medico, il farmacista eseguirà la prescrizione avendo cura di evitare di superare il quantitativo prescritto e nel caso in cui tale soglia dovesse essere, sia pur lievemente superata, avrà cura di garantire comunque la fornitura del farmaco annotando la circostanza sulla ricetta.

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Al fine della rimborsabilità non si tiene conto delle bombole prescritte, in quanto l'unità di misura espressa nella G.U. n. 26 del 01.02.2006 è il metro cubo. Pertanto l'indicazione da parte del medico sulla ricetta di una, due o più bombole, quale che sia il loro contenuto, non deve ritenersi equiparabile a confezioni di medicinali, in quanto ciò che conta è esclusivamente la quantità di metri cubi totali.

Ad esempio: ricetta SSN, senza esenzioni (N barrata), con prescrizione di n. 6 bombole di ossigeno gassoso da litri 3.000 ciascuna: LA RICETTA E' REGOLARMENTE SPEDIBILE TARIFFANDO 18.000 LITRI (cioè metri cubi).



IMPORTANTE: Modalità di tariffazione e trasmissione dati articolo 50

Le bombole di ossigeno sono state esentate dalla applicazione del bollino autoadesivo e, conseguentemente, non vi è l’obbligo per la farmacia di applicare il medesimo, a differenza di quanto avviene per tutti gli altri medicinali erogati in SSN.

Pertanto, per quanto riguarda la ricetta questa dovrà essere tariffata così come avviene attualmente e come descritto nel paragrafo precedente.

Tuttavia l’informazione relativa al numero di AIC effettivamente erogato deve essere inserita nel file relativo alla raccolta dati ricette articolo 50 che le farmacie inviano periodicamente a SOGEI (MEF).

A tal fine potrà essere utile stampare (tramite l’apposita funzione presente in tutti i gestionali) e raccogliere in un foglio, i codici maggiormente utilizzati per poter poi acquisire l’AIC con i lettori ottici nel momento di tariffazione della ricetta.

Si invitano le farmacie ad attenersi scrupolosamente alla trasmissione del corretto codice di AIC anche in considerazione dei primi verbali della Guardia di Finanza per il mancato o tardivo invio dei dati delle ricette SSN (vedere comunicazione n. 145 del 12.05.2010).

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Codici a barre per litri e per ditta produttrice - prima parte


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Codici a barre per litri e per ditta produttrice - seconda parte



Prezzo sino al 30 giugno 2010

Sul sito dell’AIFA nella sezione “Elenco farmaci autorizzati” sono stati inseriti i prezzi relativi a 937 confezioni di ossigeno terapeutico sia liquido che gassoso. In sostanza l’AIFA ha pubblicato i prezzi delle singole confezioni alle quali nel gennaio 2010 è stato attribuito il codice AIC. I nuovi prezzi tengono conto del nuovo margine della farmacia (30,35%) come stabilito dal recente Decreto Legge 78/10. I nuovi prezzi al metro cubo (1.000 litri) con l’aggiunta dei margini complessivi e dell’IVA al 4% (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 22.06.2010) risultano essere i seguenti:

  • ossigeno liquido = € 6,55
  • ossigeno gassoso 200 bar = € 9,67
  • ossigeno gassoso 150 bar = € 7,26

Il prezzo al litro risulta essere quindi:

  • ossigeno liquido = € 0,00655
  • ossigeno gassoso 200 bar = € 0,00967
  • ossigeno gassoso 150 bar = € 0,00726

Tali prezzi sono però utilizzabili esclusivamente per la tariffazione di ricette spedite sino al 30 giugno 2010 data entro la quale era possibile utilizzare anche bombole prive di AIC.

Rimane ancora da chiarire l’aspetto, non indicato dall’AIFA, relativo alla decorrenza dei nuovi prezzi, che tuttavia, per congruità si consiglia di applicare dal 1° giugno 2010 (vista la pubblicazione, in data 30.05, u.s.del Decreto Legge che ridefinisce i margini).



Prezzo a decorrere dal 1° luglio 2010

Risulta oramai estremamente difficile tariffare calcolando il prezzo per litro erogato. Pertanto la tariffazione dovrà avvenire per AIC (indicato sul d.d.t. o bolla di accompagnamento del fornitore o direttamente sulla bombola) sulla base cioè delle confezioni di ossigeno effettivamente erogate. Si ribadisce ancora una volta che potrà essere utile stampare (tramite l’apposita funzione presente in tutti i gestionali) e raccogliere in un foglio, i codici maggiormente utilizzati per poter poi acquisire l’AIC con i lettori ottici nel momento di tariffazione della ricetta.

In ultimo si ricorda di riportare, come di consueto, nelle caselle “galenico diritto di chiamata altro” l’importo totale dell’ossigeno erogato.

Tali conclusioni risultano pressoché obbligate in quanto il contenuto effettivo di ogni bombola è stato calcolato sulla base di tabelle fornite da Federchimica in un proprio documento dalle quali si evince che il contenuto nominale della bombola non corrisponde a quelli effettivo (vedere tabelle pag. seguente). La Banca Dati Federfarma, completa dei codici AIC e dei relativi prezzi, tiene già conto di tali novità.



TABELLA RIASSUNTIVA OSSIGENO

  Pressione di carica: 200 bar a 15°C
  Capacità contenitore	   Contenuto O2 m3
                         (1 m3 = 1000 litri)
  0,5	                        0,11
  1	                        0,22
  2	                        0,44
  3	                        0,66
  5	                        1,1
  7	                        1,54
  10	                        2,2
  14	                        3,08
  15	                        3,3
  20	                        4,4
  27	                        5,94
  30                 	       6,6
  40	                        8,8
  50	                        11


  Pressione di carica: 150 bar a 15°C
  Capacità contenitore	  Contenuto O2 m3
                        (1 m3 = 1000 litri)
  0,5	                       0,08
  1	                       0,16
  2	                       0,33
  3	                       0,49
  5	                       0,82
  7	                       1,16
  10	                       1,65
  14	                       2,32
  15	                       2,48
  20	                       3,31
  27	                       4,47
  30	                       4,97
  40	                       6,63
  50	                       8,28


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REGIONE LAZIO - FASCE DI TARIFFAZIONE: le ricette appartenenti a questa categoria in fase di tariffazione devono essere inserite nella fascia "G".