Metadone in SSN

Da Federfarmaroma.

Estratto del fax Assiprofar – Federfarma Roma n. 44 del 07.03.2008, poi modifcato nei pezzi erogabili con esenzione per patologia

Il metadone viene impiegato nella terapia del dolore per la sua presenza nell’allegato III-bis e nei trattamenti di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza. In relazione a questa duplice utilizzazione da cui discende una diversa disciplina, è stato chiesto al Ministero della Salute – Ufficio Centrale Stupefacenti se nei trattamenti di disassuefazione potesse essere posto a carico del SSN un numero di confezioni sufficiente a coprire 30 giorni di terapia ovvero se sussistesse il limite di tre pezzi per ricetta e se la prescrizione potesse contenere due dosaggi diversi.

Alla luce dei chiarimenti ministeriali, si riporta quanto segue:

- solo nella terapia del dolore, sia acuto che cronico, esiste la possibilità di prescrivere in regime di SSN un numero di confezioni per ricetta sufficiente a coprire 30 giorni di terapia (legge n. 405/2001);

- nel trattamento di disassuefazione non può essere superato in regime di SSN il limite di due pezzi (sei pezzi con esenzione per patologia) per ricetta; tuttavia si ritiene che, non essendo facile per la Farmacia individuare se si tratta di un trattamento del dolore o di disassuefazione, al farmacista possono essere addebitate le confezioni eccedenti solo se gli elementi apposti sulla ricetta spedita (patologia 014 o indicazione di un Sert) consentono di stabilire che si tratti di terapia di disassuefazione.

Operativamente, nel caso, ad esempio, di prescrizione nel trattamento di disassuefazione con esenzione 014 di 30 flaconi di metadone, la farmacia consegna 30 flaconi registrandoli in uscita sul registro e conservando la ricetta originale per almeno due anni; sulla copia SSN appone solo sei fustelle e richiede all’interessato il pagamento dei restanti 27 flaconi.