Fendimetrazina

Da Federfarmaroma.
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Riclassificazione in tabella I - Divieto d'uso

È stato pubblicato sulla G.U. n. 180 del 04.08.2011 il Decreto del 2 agosto 2011 che prevede l’aggiornamento e completamento delle tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/90 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare la ricollocazione in tabella I e per la contestuale esclusione dalla Tabella II sez. B delle sostanze Amfepramone (dietilpropione), Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo.

Il decreto è in vigore da oggi 5 agosto 2011. Pertanto da oggi non è più possibile preparare medicinali a base delle seguenti sostanze: Amfepramone (dietilpropione), Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo.

Definite dal Ministero e dalla FOFI anche le procedure per l'avvio della distruzione. Clicca per aprire il link.


Vecchia normativa in vigore sino al 04.08.2011

Con la nota del 10.04.2008 la Fofi ha chiesto se debbano tuttora ritenersi in vigore le limitazioni, previste dal DM 13 aprile 1993, riguardanti la prescrizione di fendimetrazina contestualmente alla prescrizione di altro preparato magistrale costituito da miscela di sostanze.

Infatti, il citato DM stabilisce che nel trattamento farmacologico del sovrappeso il medico deve astenersi dal prescrivere contestualmente a un medicinale contenente fendimetrazina anche altro preparato medicinale magistrale costituito da miscela di sostanze, sintetiche o naturali, quando la innocuità ed efficacia di detta miscela non sia stata documentata in un medicamento autorizzato all'immissione sul mercato italiano come specialità medicinale.

Con la nota del 17/6/2008 il Ministero ha precisato che la suddetta disposizione è ancora in vigore e, inoltre, che anche secondo un parere recentemente espresso da parte del Consiglio Superiore di Sanità deve essere evitata l’associazione tra vari tipi di sostanze anoressizzanti e l’associazione tra queste e altri principi farmacologicamente attivi.

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In pratica i preparati a base di FENDIMETRAZINA devono essere prescritti (Min. San. 806/AG/3349 del 31-3-1999) su ricetta diversa da quella di altri preparati prescritti contestualmente; la composizione del preparato prescritto contestualmente (monocomponente o miscela) deve essere documentata in una specialità medicinale autorizzata in Italia (DM 13 aprile 1993).


     MODALITA' DI PRESCRIZIONE - F.U. XII ed., Tab. 5 pag. 1348 nota in calce
     DM 18 settembre 1997 e DM 30 ottobre 1998

Alla presentazione di una ricetta con una preparazione contenente la sostanza fendimetrazina inclusa nella Tabella II Sezione B del DPR 309/90 deve essere allegato un piano generale di trattamento (PGT) del paziente che deve recare:

- nome e cognome del paziente e la data di compilazione;

- nome del preparato;

- dichiarazione del medico sotto la propria responsabilità che all’inizio del trattamento l’indice di massa corporea (IMC o BMI) era maggiore o uguale a 30;

- dose giornaliera del farmaco e durata della terapia che non può in nessun caso superare i tre mesi;

- nome e cognome e indirizzo del medico con indicazione della specializzazione.

Il PGT deve essere redatto da medico specialista in: scienza dell’alimentazione o endocrinologia e malattie del ricambio o diabetologia o medicina interna.


   ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA

Il farmacista dispensa il preparato in una quantità comunque non superiore a trenta (30) giorni di terapia su ricetta redatta dallo specialista o medico curante e presentata insieme al PGT. Nelle successive spedizioni, il farmacista dispensa un quantitativo non superiore ad un fabbisogno di trenta (30) giorni; non può dispensare altro preparato qualora non sia intercorso il periodo previsto per l’assunzione delle unità posologiche contenute nell’ultima quantità dispensata.

Non sono spedibili ricette redatte dopo la scadenza del PGT o comunque dopo tre mesi dalla sua data di compilazione. Non sono spedibili ricette non accompagnate dal PGT.

Il farmacista trattiene la ricetta per documentare la registrazione in uscita e appone sul PGT il timbro della farmacia, la data di spedizione e il prezzo di cessione riconsegnandolo al paziente.

Ai fini documentali è consigliabile, ma non obbligatorio, allegare alla ricetta spedita la fotocopia del PGT.