Facolta' del farmacista di consegnare, in casi di estrema urgenza o necessita', farmaci senza ricetta medica
Trasmissione dati
Si comunica che il Ministero della Salute con circolare prot. n. 3665 del 30.01.2010, ha prorogato al 28.02.2010 il termine entro il quale Federfarma e Assofarm dovranno trasmettere i dati dei medicinali consegnati dalle farmacie senza la prevista ricetta.
Pertanto, le farmacie che ancora non avessero provveduto ad effettuare la comunicazione a Federfarma lo potranno fre entro il giorno 20 febbraio p.v. per ciascuna tipologia, il numero dei casi registrati (il numero delle consegne effettuate), dal 1° dicembre 2008 al 31 dicembre 2009.
Si ricorda che i dati possono essere inviati esclusivamente compilando il modulo informatico messo a disposizione da Federfarma.
Le farmacie dovranno comunque continuare a registrare per l’anno 2010, in occasione delle consegne di medicinali effettuate senza ricetta, con le stesse modalità ormai note e riportate di seguito.
Modalità attuative del decreto
Estratto della circolare Assiprofar - Federfarma Roma n. 50 del 14.04.2008
Modello pagina registro elaborato dall’Assiprofar.
Modello scheda che il cliente dovrà inoltrare al proprio medico.
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 86 del 11.04.2008 il decreto che individua, ai sensi dll’articolo 88, comma 2 bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (cd Testo uico) e successive modificazioni, le condizioni che consentono al farmacista, in caso di etrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in asenza di prescrizione medica, un medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR) o ricetta medica da rinnovare volta per volta (RNR).
Il decreto entra in vigore il 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U., cioè l’11 maggio 2008.
Con tale decreto il Ministero della Salute intende garantire la non interruzione del trattamento in corso per i casi di patologie croniche ed acute o in occasione di dismissione ospedaliera. Il provvedimento, come riferisce lo stesso Ministero, è frutto di un ampio lavoro condiviso con i farmacisti e i medici italiani al fine di una maggiore tutela della salute dei cittadini nei casi di emergenza.
E’ opportuno sottolineare che il decreto non riguarda l’erogazione di medicinali in regime di SSN, che, pertanto, rimane sempre assoggettata alla presentazione contestuale della ricetta SSN (art. 9).
Inoltre (art. 6), rimangono comunque assoggettati a presentazione di ricetta medica i medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/90 e cioè quelli per cui è prevista:
- la ricetta a ricalco (RMR) per la sezione A (ad esempio Metadone, Morfina fiale, Roipnol ®, Temgesic ® cp e fiale, ecc.);
- la ricetta non ripetibile (RNR) per le sezioni B, C, D (ad esempio Luminale ®, Gardenale ®, Coefferalgan ®, Depalgos ®, Durogesic ®, MS Contin ®, Oramorph ®, Transtec ®, e tutti imedicinali inclusi nell'elenco di quelli che sono stati derubricati a seguito dell'Ordinanza del Vice Ministro Fazio in vigore dal 20.06.2009, ecc.);
- la ricetta ripetibile (RR) per la sezione E (ad esempio Tavor®, Xanax®, ecc.).
Invito del Ministero della Salute a proseguire la raccolta dei dati sino al 31.12.2009
Il Ministero della Salute, con propria circolare prot. n. 20927 del 01.06.2006, considerata la brevità del tempo trascorso tra l'entrata in vigore del D.M. 31.03.2008, pubblicato in G.U. n. 86 del 11.04.2008 e la data del 30.11.2008, prevista come termine ultimo per la raccolta dei dati, invita Federfarma ed Assofarm a proseguire la raccolta dei dati provenienti dalle farmacie, previsti dal citato D.M., sino al 31.12.2009 e a trasmetterli entro il mese di gennaio 2010. In pratica le farmacie dovranno continuare a registrare sul modello predisposto l'avvenuta consegna in assenza di ricetta medica, in caso di estrema urgenza e necessità, di farmaci soggetti a prescrizione. Tali dati, relativi all'anno 2009, dovranno essere trasmessi entro il mese di gennaio 2010 a Federfarma.
Necessità di proseguire il trattamento di patologie croniche
- Articolo 2 -
Il farmacista, qualora il medicinale venga richiesto per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica, può consegnare il medicinale, solo a condizione che siano disponibili uno dei seguenti elementi che confermi che il paziente è in trattamento con il farmaco:
a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto;
b) esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall’autorità sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco;
c) esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia cronica da cui il paziente è affetto, con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento;
d) esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni; in tal caso il farmacista è tenuto ad apportare un’annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione nell’ambito della disciplina dello stesso decreto;
e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.
Nei casi previsti alla lettera b) - qualora il documento non indichi anche il farmaco - e alla lettera d) il cliente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto; tale dichiarazione deve essere conservata dal farmacista e allegata all’apposito registro (vedi articolo 7 e modello). In tale ipostesi la consegna dei medicinali iniettabili è consentita limitatamente all’insulina (art. 6).
Esigenza di evitare interruzioni in altri trattamenti
- Articolo 3 –
Riguarda casi diversi rispetto alle patologie croniche, quale ad esempio l’ulteriore assunzione di un antibiotico. In questo caso il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali:
a) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto;
b) esibizione, da parte del cliente, di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato; in tal caso il cliente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto; tale dichiarazione deve essere conservata dal farmacista e allegata all’apposito registro (vedi articolo 7).
Nei casi sopra riportati la consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente agli antibiotici monodose (art. 6).
Esigenza di proseguire la terapia a seguito di dimissione ospedaliera
- Articolo 4 -
In aggiunta ai casi precedenti -disciplinate negli articoli 2 e 3, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera emessa non oltre i due giorni precedenti, dalla quale risulti prescritta o raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. In tali ipotesi è ammessa la consegna anche di medicinali iniettabili (art. 6).
Altre disposizioni
Articolo 5
Quantità
In tutti i casi previsti dal presente decreto il farmacista è tenuto a consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto, fatta salva l’ipotesi di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore.
Avviso al cliente:
Il farmacista è altresì tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso a tale speciale procedura. A tale fine il farmacista consegna al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato.
Articolo 7
Il farmacista predispone un apposito registro (vedere modello elaborato dall’Assiprofar) apponendo su ogni pagina il numero progressivo, il timbro e la firma, su cui annota la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del presente decreto, riportando:
- il nome del farmaco;
- le iniziali del paziente;
- la condizione, tra quelle previste dagli articoli 2, 3 e 4, che ha dato luogo alla consegna del farmaco.
A tale proposito si fa presente che non è stato previsto un modello “ufficiale” di registro e, pertanto, spetta al titolare o al direttore della farmacia regolarsi in merito (ad es. potrebbe anche essere utilizzato un normale quaderno), fermo restando l’obbligo di rispettare le modalità di registrazione sopra riportate.
Considerato che il presente decreto prevede anche un obbligo di consegna dei dati al Ministero, l’Assiprofar ha elaborato un modello di registro che permetta una più facile raccolta dei dati per la successiva trasmissione al Ministero stesso.
Articolo 8
Il decreto stabilisce che entro il mese di dicembre 2008 la FEDERFARMA raccolga e comunichi al Ministero della Salute e all’AIFA i dati relativi alla quantità ed alla tipologia dei casi di ricorso alle procedure di cui al presente decreto registrati fino alla data del 30 novembre 2008, formulando eventuali proposte di modifica della presente disciplina.