Esenzioni per invalidita' del lavoro, civili, servizio, reddito, donatori di organo, internati - ( S .., L .., C .., E .., T01, F01 )
Esenzioni di tipo S, L, C, E, F01, T01
Il medico prescrittore deve riportare nelle caselle della ricetta predisposte a questo scopo il codice di esenzione che identificano la categoria di appartenenza.
Prescrivibili massimo 2 pezzi (statine massimo 1 pezzo, dal 01.02.2014 max 2 pezzi; antibiotici iniettabili monodose e fiale ad esclusivo uso fleboclisi fino a 6 pezzi);
NO ticket;
SI differenza dal prezzo di riferimento;
SI differenza dal prezzo massimo di rimborso per i PPI.
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LAVORO
L01
Grandi invalidi del lavoro - dall’80% al 100% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. B del D.M. 01.02.1991).
L02
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. b del D.M. 01.02.1991).
L03
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - dall’1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 lett. b del D.M. 01.02.1991).
L04
Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 lett. c del D.M. 01.02.1991).
SERVIZIO
S01
Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1a categoria - titolari di specifica pensione - (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991).
S02
Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5a (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991).
S03
Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex art. 6 comma 2 lett. d del D.M. 01.02.1991).
S04
Obiettori di coscienza in servizio civile (ex art. 6, comma 1, L. 8 luglio 1998, n. 230).
CIVILI
C01
Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991).
C02
Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991).
C03
Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 99% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991).
C04
Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998).
C05
Ciechi assoluti o con residuo visivo binoculare fino a 1/20.
C06
Sordomuti.
REDDITO
Con il Decreto Commissariale U0016 del 23.03.2011 la Regione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha voluto effettuare un riordino del monitoraggio della spesa sanitaria ed in particolare sulla verifica delle esenzioni per reddito (E01, E02, E03, E04).
Il decreto, in vigore dal 1° aprile p.v. e commentato anche dalla circolare regionale n. 61867 del 23.03.2011 stabilisce che l’esenzione per reddito non è più effettuata dall’assistito con la firma di autocertificazione sulla ricetta, ma è inserito dal medico su espressa richiesta dell’assistito stesso.
È previsto, tuttavia, un sistema a doppio regime: infatti sino al 30 giugno 2011 potranno convivere il vecchio sistema di autocertificazione (apposizione del codice E.., biffatura della R e firma dell’assistito con le consuete modalità a tutti note), ed il nuovo sistema.
ATTENZIONE: il Decreto fa espressamente riferimento alla data di prescrizione sulla ricetta. Pertanto le regole di seguito riportate si applicano in base alla data di prescrizione indicata dal medico.
Ricette con data di prescrizione compresa tra il 1° aprile ed il 30.06: doppio regime
In questi casi raffigurati a destra l'assistito:
- NON deve corrispondere il ticket;
- deve corrispondere l'eventuale differenza di prezzo.
In questo caso raffigurato a sinistra l'assistito:
=>> deve corrispondere il ticket;
=>> deve corrispondere l'eventuale differenza di prezzo se presente.
ATTENZIONE: È di tutta evidenza che nel periodo transitorio (ricette con data di prescrizione compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno) quest'ultimo caso si può trasformare, per autocertificazione del cittadino con apposizione della firma e barratura della R, nel precedente caso.
Gli esempi sopra riportati sono riferiti alla E01, ma altrettanto validi per E02, E03, E04.
Ricette con data di prescrizione uguale o successiva al 1° luglio 2011: comanda la N
In questi casi raffigurati a destra l'assistito:
- NON deve corrispondere il ticket;
- deve corrispondere l'eventuale differenza di prezzo.
In questo caso raffigurato a sinistra l'assistito:
=>> deve corrispondere il ticket;
=>> deve corrispondere l'eventuale differenza di prezzo se presente.
In pratica dal 1° luglio 2011, così come tutte le altre esenzioni (patologia, S.., L.., C.., G.., V.., F.., ecc.), comanda la N, o meglio, la N barrata annulla automaticamente i campi dell’esenzione.
Gli esempi sopra riportati sono riferiti alla E01, ma altrettanto validi per E02, E03, E04.
E01
Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni).
E02
Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni).
E03
Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni).
E04
Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico - – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni).
E05, E06, E07, E08, X01
Nuove esenzioni introdotte dalla Regione Lazio in data 23.06.2014. clicca qui per aprire il commento dettagliato.
REDDITO: precedente normativa in vigore sino al 31.03.2011
L'apposizione dell'esenzione per condizione di reddito è a cura della farmacia che, dopo aver riportato l'esenzione di tipo E... nelle apposite caselle dovrà barrare la casella contrassegnata dalla lettera R e far obbligatoriamente firmare l'assistito. Come evidenziato dalla circolare prot. n. 108107 del 18.09.2008 della Regione Lazio, Trattandosi di autodichiarazione di condizioni reddittuali certificate da parte dell'assistito, con relativa firma dello stesso, in caso di falsa dichiarazione non si configura alcuna responsabilità per la farmacia.
Le esenzioni per reddito sono valide anche in caso di N barrata Circ. Regione Lazio prot. n. 108107 del 18.09.2008
DONATORI DI ORGANI
T01
Prestazioni specialistiche correlate all’attività di donazione (ex art. 1 comma 5 lett. c del D.Lgs. 124/1998).
DETENUTI
F01
Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, comma 6, D.Lgs. 22. 6. 1999 n. 230).