Distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
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La nuova Legge n. 38 del 15.03.2010 pubblicata sulla G.U. n. 65 del 19.03.2010 e in vigore dal 03.04.2010, modifica il DPR 309/90 inserendo, dopo l’Art. 25, l’Art. 25-bis che prevede: ...la possibilità di avviare alla distruzione anche i medicinali stupefacenti –scaduti, deteriorati, revocati, ecc.- soggetti a registrazione tramite ASL oppure tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari.
In pratica la modifica, che prevede la possibilità di rivolgersi ad una azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari in alternativa alla ASL, rende sicuramente più spedite le operazioni di distruzione dei medicinali appartenenti alle sezioni A, B e C. In questa eventualità l’azienda redige un verbale delle operazioni di distruzione che deve essere trasmesso dalla farmacia alla ASL.
Nulla si accenna circa i medicinali delle sezioni D ed E che potranno essere distrutti con le consuete modalità, conferendoli a ditta autorizzata allo smaltimento.
Fermo restando il mantenimento in carico dei medicinali stupefacenti scaduti soggetti a registrazione sul registro, si è in attesa di chiarimenti circa l'eventuale intervento o meno della ASL nelle operazioni di distruzione affidate ad una ditta privata autorizzata.
Precedenti disposizioni
INTERVENTO DELLA A.S.L.
L’intervento del Servizio Farmaceutico per la compilazione del verbale di constatazione e di affidamento dei prodotti stupefacenti scaduti o revocati può essere richiesto alla ASL competente o direttamente alla Commissione di vigilanza in sede di ispezione periodica. Successivamente, alla presenza del titolare/direttore della farmacia, si procede alla verifica quali/quantitativa degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope e/o preparati non più utilizzabili destinati alla termodistruzione.
VERBALE DI AFFIDAMENTO E CUSTODIA ALLA FARMACIA
Viene redatto un elenco dettagliato dei prodotti, debitamente timbrato e sottoscritto dai presenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del verbale di constatazione e di affidamento delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ciò al fine di renderli invendibili. La collocazione dei prodotti viene effettuata in pacchi chiusi e sigillati, con apposizione dei timbri dell’ufficio ovvero con nastri adesivi controfirmati da ambo le parti trasversalmente dai verbalizzanti. I contenitori sono custoditi dal titolare o direttore, garante della detenzione.
Con la circolare (DGFDM/VIII/P/I.8.d.q./20116 del 31.05.06) il Ministero ha chiarito che il verbale in oggetto non consente di procedere alle registrazioni in uscita (scarico dal registro) e che a tal fine è necessario attendere l’effettivo prelievo dei medicinali dalla farmacia (come già espresso nella circolare n. 13392 del 06.04.2006).
Tuttavia sempre con la circolare n. 20116 del 31.05.2006 ha affermato che il nuovo orientamento legislativo non inficia la legittimità delle operazioni di uscita sino ad oggi eseguite sulla base del verbale di constatazione e affidamento in custodia.
Estratto della circolare DGFDM/VIII/P/I.8.d.q./20116 del 31.5.06
Questo Ufficio, a seguito di alcune richieste di parere, ha riesaminato attentamente la prassi in oggetto pervenendo alla conclusione …………che non è corretto effettuare l’uscita dal registro di entrata ed uscita delle sostanze stupefacenti scadute sulla sola base del verbale di constatazione e di affidamento in custodia rilasciato dalle ASL, ma occorre attendere l’effettivo prelievo delle sostanze dalla farmacia.
Alcune associazioni di categoria hanno espresso preoccupazione per la posizione dei farmacisti che in passato, basandosi su una più favorevole posizione espressa dall’amministrazione sanitaria, hanno scaricato le sostanze dal registro contestualmente al rilascio del verbale di affidamento in custodia e sono tuttora in attesa del ritiro per la distruzione.
In proposito, nell’invitare per il futuro tutti i farmacisti ad attenersi all’attuale avviso, non può non prendersi atto della buona fede di coloro che in passato hanno agito diversamente confortati anche da pregressi confortanti pareri del Ministero. Si fa presente inoltre, che l’attuale differente avviso espresso su tale procedura, in assenza di una specifica previsione normativa, non costituisce certezza di illegittimità dei precedenti diversi comportamenti, ma vuole essere un invito ad un prudente atteggiamento futuro a garanzia di possibili sfavorevoli interpretazioni degli organi di vigilanza sulla procedura di scaricare i farmaci dal registro prima dell’”effettiva” presa in carico.
Considerato che non è proponibile un ricarico a posteriori dei farmaci dopo lo scarico e la chiusura annuale dei registri, si sollecitano i farmacisti e le ASL interessate a voler concludere rapidamente le procedure di distruzione almeno per questi casi.
Si invitano, inoltre, le ASL a rivedere la formulazione dei propri verbali di affidamento in custodia, eliminando eventuali diciture che possano implicitamente o esplicitamente autorizzare i farmacisti alle registrazioni in uscita delle sostanze dai registri di entrata ed uscita prima dell’effettivo ritiro delle sostanze dalla farmacia per la distruzione.
PRESA IN CONSEGNA DELLA A.S.L.
Successivamente ai fini dell’effettiva termodistruzione, nel giorno fissato, l’incaricato al ritiro, all’uopo designato dalla ASL, provvede alla compilazione di un verbale di presa in consegna dei prodotti, controfirmato dalle parti, che consente alla farmacia di procedere alla registrazione in uscita dei suddetti prodotti sul registro degli stupefacenti.
Con la circolare n. 24402 del 16.07.2007, il Ministero della Salute ha inoltre chiarito che il verbale in custodia può essre usato dalla farmacia come giustificativo per il trasporto di detti medicinali stupefacenti scaduti alla ASL per l'avvio alla distruzione.
TERMODISTRUZIONE
Secondo procedure da concordare con le Regioni.
Ad esempio: per la Regione Lazio, l’A.M.A. (Azienda Municipale Ambiente del Comune di Roma) a seguito della delibera della Regione Lazio n. 4258 del 23 maggio 1996, è autorizzata alla termodistruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, in località Ponte Malnome – Via Montel, 61/64. Alla presenza degli incaricati dell’Azienda Municipalizzata, del Nucleo Antisofisticazione dell’Arma dei Carabinieri e del Dipartimento del farmaco della ASL competente, viene redatto un verbale corredato dai verbali di presa consegna e, eventualmente, di quelli di constatazione e affidamento, con indicazione dell’ora di conclusione della termodistruzione. Detto verbale va poi riconsegnato alla farmacia che lo allega a quello di presa in consegna.
DISCIPLINA SPECIALE
I prodotti disciplinati dalla legislazione speciale dettata dal D.P.R. 309 del 9 ottobre 1990 sono sottratti alla legislazione afferente i rifiuti recentemente modificata (Dlvo 5 febbraio 1997, n. 22 e Dlvo 8 novembre 1997, n. 389).

