Differenze tra le versioni di "L. n. 94/98"

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Art. 5, DLvo 17.02.98, n. 23 convertito in Legge 08.04.98, n. 94

cosidetta "Legge Di Bella"


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Il medico può prescrivere preparati magistrali a base di principi attivi unicamente se:

  • descritti nella Farmacopea Italiana o in una Farmacopea degli Stati membri dell’UE o nella Ph. Eur.;
  • contenuti in medicinali prodotti industrialmente e autorizzati in Italia o nell’UE;
  • contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione è stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi d’impiego.


Inoltre, il medico può prescrivere:

  • per uso orale: principi attivi contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale regolarmente in commercio in Italia o in un Paese dell’UE;
  • per uso topico: principi attivi contenuti in prodotti cosmetici regolarmente in commercio in Italia o in un Paese dell’UE.


Se il preparato magistrale non è prescritto per le indicazioni terapeutiche corrispondenti a quelle presenti in medicinali industriali autorizzati, il medico, dopo avere ottenuto il consenso del paziente al trattamento, deve riportare sulla ricetta:

  • le esigenze particolari che hanno motivato la prescrizione;
  • il riferimento numerico o alfanumerico che consenta, su richiesta dell’autorità sanitaria, di risalire all’identità del paziente.


In questa ipotesi, il farmacista è tenuto ad inviare mensilmente, alla propria ASL, la copia o l’originale della ricetta spedita. Sono fatti salvi, in ogni caso, i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della salute per esigenza di tutela della salute pubblica.