Farmaci pr la terapia del dolore in SSR: nuovo codice TDL
In relazione ad alcune criticità evidenziate relativamente alle ricette SSN per la terapia del dolore, la Regione Lazio aveva emanato la circolare chiarificatrice (n. 77397GR/11/02 del 12.02.2016).
La circolare regionale di fatto complicava la norma, rendendo tali farmaci paradossalmente meno accessibili di quanto invece negli anni ha cercato di fare il legislatore.
Con la circolare n. 109207 del 29.02.2016 si chiarisce che:
1. l’obbligo di posologia riguarda i farmaci della sezione A del DPR 309/90
2. Per i medicinali della Terapia del Dolore (vedere elenco di cui alla circolare n. 65 del 17.02.2016) il limite massimo di confezioni dispensabili, così come il pagamento della differenza di prezzo ove dovuta, segue quello della fascia di appartenenza:
- N barrata, S…, L…, C…, E…, max due confezioni, sì differenza di prezzo, no ticket;
- G max due confezioni, no differenza di prezzo, no ticket;
- R… max tre confezioni, sì differenza di prezzo, no ticket;
- 0… max sei confezioni, sì differenza di prezzo, no ticket.
3. Con esenzione TDL sono dispensabili un numero di confezioni tali da coprire il fabbisogno di 30 gg in base alla posologia (sempre obbligatoria in caso di sezione A). Sì differenza di prezzo, no ticket.
Ricordiamo che, per i medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/90, non è mai dovuto il ticket (circolare n. 139939 del 27.11.2008).
In ultimo la Regione fa presente che eventuali ipotesi di abuso di tali farmaci dovranno essere tempestivamente segnalati dalle farmacie al Servizio Farmaceutico della ASL competente per territorio.
Scarica l'elenco dei medicinali utilizzabili nella terapia del dolore sottoposti alla nuova norma (elenco non esaustivo e soggetto a variazioni)