Ricetta Ripetibile - RR - Medicinali con AIC
(art. 1, punti a, v, z e art. 88 Dlvo 24 aprile 2006, n. 219)
Involucro
Diciture che obbligatoriamente devono essere riportate sull’imballaggio esterno o, in mancanza, sul confezionamento primario: “DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA”, in aggiunta se il medicinale è incluso nelle tabelle del DPR 309/90: “SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL DPR 309/90 - TAB. II Sezione E (non iniettabili: Tavor ®, Minias ®, Stilnox ®, Lendormin ®, Valium ®, Noan ®, Mogadon ®, Lexotan ®, Rivotril ®, Xanax ®, ecc.)”.
Validità
Salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte. L’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità della vendita. Se il medicinale è soggetto alla disciplina del DPR 309/90 (Tavor ®, ecc. vedi sopra), decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la ricetta non può essere più spedita (art. 45 c 8, L 49/06) e la ripetibilità - in assenza di indicazioni quantitative - è consentita per non più di tre volte (DM 7.8.06). In regime di SSN secondo quanto previsto dall’Accordo Nazionale per le Farmacie (30 gg. esclusa la data di compilazione).
Requisiti formali
- Data di compilazione della ricetta e firma del medico.
Nel redigere le prescrizioni, il medico può far uso anche di ricettari intestati a ambulatori, cliniche e case di cura, ospedali, ecc. purché apponga in calce alla ricetta stessa il proprio timbro personale o adotti qualsiasi altro mezzo che lo identifichi (Min. San. nota 800/UCS/AG. 70.3/2147 del 6-5-1985).
Quantità massima prescrivibile
Secondo indicazione del medico. In regime di SSN quanto previsto dall’Accordo Nazionale.
Divieto di consegna
A persona minore di anni 18 o manifestamente inferma di mente solo per i medicinali inclusi nella TAB. II Sezione E (art. 44 DPR 309/90).
ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA
Acquisto
Libero (documento di trasporto e fattura) per tutti i medicinali, inclusi quelli della TAB. II Sezione E del DPR 309/90, anche quando l’acquisto è effettuato direttamente alla ditta produttrice (art. 38 comma 1 L 49/06).
Annotazioni sulla ricetta
- Data di spedizione e prezzo praticato (art. 37 R.D. 1706/38).
- Timbro attestante la vendita (art. 148, comma 7 L 219/06).
Conservazione della ricetta in originale
No (abolita dall’art. 87 comma 7 "Finanziaria 2001"). La ricetta si restituisce con le annotazioni previste. In regime di SSN si invia alla A.S.L.
Sanzioni
Vendita senza presentazione della ricetta medica sanzione amministrativa da € 300,00 a € 1.800,00. Vendita per un periodo superiore a sei mesi e comunque per più di dieci volte, o non si appone sulle ricette il timbro attestante la vendita: sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.200,00 (art. 148, L 219/06).