Ricetta medico veterinaria non ripetibile su copia singola
Questo tipo di ricetta viene usato (F.U. XII ed. Tab. 5, punto 18 e 19 pag. 1347 e successive modifiche o aggiornamenti):
- in caso di prescrizione di medicinali veterinari indicati anche, o esclusivamente, per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo per i quali non è richiesta la ricetta non ripetibile in triplice copia;
- per i medicinali veterinari omeopatici prescritti sia per animali produttori di alimenti che per animali da compagnia;
- per i medicinali veterinari destinati ad animali da compagnia, per i quali sia riportata la dicitura "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile";
- per i medicinali per uso umano prescritti ad animali da compagnia;
- i preparati magistrali destinati ad animali da compagnia;
- i preparati magistrali prescritti ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo qualora non ricorrano le condizioni previste dalla ricetta triplice copia.
Requisiti formali
la ricetta, redatta su carta intestata del medico veterinario, deve riportare:
- nome, cognome e domicilio del proprietario dell'animale;
- specie dell'animale;
- posologia (obbligatoria solo se presenti medicinali stupefacenti di cui alle Tabella II sezione B, C, D o E);
- data e firma del medico.
Validità
30 giorni (nota in calce alla Tab. 5 F.U. XII ed. aggiornata dal 02.04.2010); comunque 30 giorni se presenti medicinali stupefacenti di cui alla Tabella II sez. B, C o D (esempio: Luminale, Gardenale, ecc.).
Adempimenti del farmacista
Il farmacista deve apporre sulla ricetta:
- la data di spedizione;
- il prezzo dei farmaci consegnati.
se presenti stupefacenti consegna a maggiore di anni 18 e non infermo di mente; inoltre se presenti inoltre stupefacenti della Tabella II sezione B e C (ad esempio Luminale, Gardenale, ecc.) obbligatorio per il farmacista anche il carico e lo scarico sul registro stupefacenti e l'apposizione del timbro sulla ricetta.
Conservazione della ricetta
Per le prescrizioni non ripetibili destinate ad animali da compagnia, la documentazione è limitata alla conservazione:
- per sei mesi della ricetta;
- due anni dall'ultima registrazione sul registro nel caso di stupefacenti soggetti a carico e scarico (DPR 309/90 e succ. modifiche ed integrazioni);
- se medicinale autorizzato per uso umano e destinato ad animali da compagnia: 6 mesi (DLvo n. 143 del 24.07.2007, articolo 4).