Richiesta
Approvvigionamento tramite richiesta
(per ambulatori, cliniche, ospedali, ecc.) - art. 42 DPR 309/90
La “RICHIESTA” richiama il meccanismo di acquisto del bollettario dei buoni acquisto in uso in farmacia. In quanto tale, alla richiesta non possono riferirsi le norme della ricetta ministeriale a ricalco e della ricetta non ripetibile; quindi, non sono previsti particolari formalismi compilativi, né la posologia, né il vincolo della validità limitata a 30 giorni, né l’obbligo di annotare data e prezzo praticato, ecc..
I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell’unità operativa di farmacia, e i titolari di gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie (o dai grossisti di medicinali) preparazioni stupefacenti e psicotrope di cui alla Tabella II Sezioni A, B e C del DPR 309/90 con una “RICHIESTA” fatta in triplice copia:
- la prima copia rimane per documentazione al richiedente;
- le altre due copie devono essere rimesse alla farmacia (o alla ditta all’ingrosso), che ne trattiene una per giustificare la propria uscita e trasmette l’altra alla ASL in cui ha sede la struttura richiedente.
La quantità acquistata non deve eccedere in maniera apprezzabile quella occorrente alle normali necessità del richiedente (comma 1) che è obbligato alla tenuta di un registro di entrata e uscita (comma 3), vidimato e firmato in ciascuna pagina dalla autorità sanitaria locale (comma 4), e soggetto a convalida annuale a far data dal rilascio e alle modalità d’uso descritte all’art. 64 del DPR 309/90.
Il legislatore non ha indicato alcuna norma regolamentare per l’attuazione pratica del disposto del citato art. 42; tuttavia tra gli obblighi specifici, pur non palesati nel testo, si devono includere i seguenti:
- la richiesta deve precisare la natura (istituto, casa di cura, ambulatorio medico, ecc.) la denominazione e l’ubicazione dell’ente e essere possibilmente (non obbligatoriamente) numerata;
- deve essere datata e firmata;
- i medicinali devono essere consegnati a persona maggiore di anni 18 e non manifestamente inferma di mente;
- contestualmente alla vendita, il farmacista deve annotare sul registro degli stupefacenti le quantità dispensate.
Comunque, sotto il profilo cautelativo per il farmacista, al fine di avere sempre la possibilità in sede ispettiva di comprovare la contestuale corrispondenza dell’operazione di uscita con l’avvenuta consegna a maggiore di anni 18, è opportuno, ma non obbligatorio, che:
- la copia inviata dal farmacista alla A.S.L. riporti:
- il timbro della farmacia che ha spedito e un’idonea annotazione delle quantità consegnate;
sulla copia rimasta in farmacia siano annotati:
- la data;
- le quantità consegnate;
- l’identità dell’acquirente (eventualmente annotando gli estremi di un suo documento di identità);
- qualora non sia richiesta la fattura, si consiglia di far apporre la firma dell’acquirente per attestare l’avvenuta consegna.