Superamento delle dosi massime

Da Federfarmaroma.
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Con l'entrata in vigore dal 02.04.2010 dell'aggiornamento della F.U.XII ed., nella pag. 1366 nel testo di apertura sotto al titolo è stata modificata la frase:
"Il controllo delle dosi e la conseguente dichiarazione in caso di iperdosaggio è riferibile ai preparati estemporanei e non ai medicinali di origine industriale per i quali “la sicurezza del dosaggio”, anche in relazione agli eventuali limiti stabiliti per le sostanze correlate , è stata accertata in sede di registrazione dall’Autorità competente. Nel caso di principi attivi non presenti nella Tabella N.8 il farmacista dovrebbe fare riferimento al “dosaggio massimo” indicato per il medicinale registrato che lo contiene alla concentrazione più elevata.".

E’ stato, quindi, confermato –precisando meglio rispetto alla Circolare Ministeriale n. 800/UCS/AG18722 del 17.02.2004- che il farmacista non è tenuto a richiedere l’assunzione di responsabilità apposta dal medico sulla ricetta quando l’iperdosaggio riguarda la prescrizione di medicinali con AIC (stupefacenti –ed ovviamente morfina fiale- inclusi), ma solo nel caso delle preparazioni galeniche.