Differenze tra le versioni di "Note Aifa"

Da Federfarmaroma.
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(Nessuna differenza)

Versione delle 12:12, 13 lug 2014

Testo integrale delle note AIFA

Determina AIFA del 04.01.2007


Punto esclamativo arancione.png
ATTENZIONE: per le modifiche cronologiche dei testi delle note AIFA scorrere la pagina verso il basso.



Modifica nota 13: ormone della crescita

In vigore dal 09.07.2014

L'AIFA ha pubblicato sulla n. 156 del 08.07.2014 la Determinazione AIFA del 19.06.2014 riguardante “Modifiche alla Nota 13 di cui alla determina del 26.03.2013 che per l'appunto riguarda i farmaci ipolipemizzanti. La nuova nota entra in vigore dal 09.07.2014 e non si segnalano novità operative per le farmacie.




Modifica nota 39: ormone della crescita

In vigore dal 06.07.2014

L'AIFA ha pubblicato sulla G.U. n. 154 del 05.07.2014 la Determina AIFA 19.06.2014 riguardante “Modifica alla Nota 39 di cui alla determina del 29.07.2010” che per l'appunto riguarda i farmaci a base di Ormone della crescita. La nuova nota entra in vigore dal 06.07.2014 e non si segnalano novità operative per le farmacie.




Nuova nota AIFA 94 per i farmaci a base di Omega-3:

In vigore dal 06.12.2013

L'AIFA ha pubblicato sulla G.U. n. 285 del 05.12.2013 una nuova nota, la n. 94, che per l'appunto riguarda i farmaci a base di Omega-3 (Esapent, Eskim, Seacor). La nuova nota entra in vigore dal 06.12.2013.


Cosa cambia per le farmacie

Da una prima lettura sembra che la nuova nota AIFA si aggiunga alla nota 13. In pratica i farmaci omega-3 possono essere dispensati in SSN solo in presenza di nota AIFA, 13 o 94 a seconda della patologia del paziente (analogamente a quasi tutti gli inibitori di pompa protonica, che possono essere prescritti con nota 1 oppure 48) .

La correttezza dell'apposizione della nota 13 o 94 è in capo al medico prescrittore.

Si riportano, a titolo puramente informativo le indicazioni relative alle due note:

Indicazioni assoggettate alla nota 13:

  • Dislipidemie familiari secondo i criteri specificati al relativo paragrafo: iperchilomicronemie e gravi ipertrigliceridemie (trattamento di 1° e 2° livello);
  • Iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica moderata e grave per livelli di Trigliceridi ≥ 500 mg/dL;

Indicazioni assoggettate alla nota 94 (post-infarto, trattamento di 12 o 18 mesi):

  • Ricovero per sindrome coronarica acuta con o senza innalzamento del tratto ST (sindrome coronarica acuta SCA-STE, sindrome coronarica acuta SCA-NSTE);
  • Sofferta sindrome coronarica acuta con o senza innalzamento del tratto ST (sindrome coronarica acuta SCA-STE, sindrome coronarica acuta SCA-NSTE) nei precedenti 90 giorni.



Nuova Nota AIFA 93

In vigore dal 30.04.2013

Sulla G.U. n. 99 del 29.04.2013 è stata pubblicata la Determinazione Aifa del 15.04.2013 riguardante le “Istituzione della Nota AIFA n. 93”. I farmaci a base di MIZAZOLAM per uso orale sono concedibili in regime di SSN limitatamente per il trattamento di crisi convulsive acute prolungate, in bambini e adolescenti da 3 mesi a 18 anni, deve essere usato solo da genitori/persone che prestano assistenza a pazienti che abbiano una diagnosi di epilessia. Per bambini di età compresa tra 3 e 6 mesi il trattamento deve essere eseguito in contesto ospedaliero in cui sia possibile il monitoraggio e siano disponibili presidi per la rianimazione.

Al momento esiste una sola specialità, BUCCOLAM, non ancora in commercio.




Modifica Nota AIFA 13

In vigore dal 10.04.2013

Sulla G.U. n. 83 del 09.04.2013 è stata pubblicata la Determinazione Aifa del 26.03.2013 riguardante le “Modifiche alla Nota 13 di cui alla determina del 14 novembre 2012”. Con la determina in questione, in vigore a decorrere dal 10.04.2013, è stato aggiornato il testo della nota 13.

Non si rilevano novità pratiche per le farmacie.




FARMACI OMEGA 3: LIMITAZIONE DELLA RIMBORSABILITA’

Dal 1° marzo 2013 rimborsabili in SSN solo con la nota 13.

Si informa che sulla G. U. n. 50 del 28.02.2013 è stato pubblicato un comunicato con il quale, la Commissione Consultiva Tecnico Scientifica dell’AIFA, ha disposto l’esclusione dalla rimborsabilità dal SSN dei medicinali appartenenti alla classe PUFA Omega3 (Esapent®, Eskim®, Seacor®, ecc.) se prescritti per la prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto del miocardio. Tale procedura AIFA sembra anomala e soprattutto è stata resa disponibile in ritardo: solo ne tardo pomeriggio del 1° marzo.

Operativamente per le farmacie la disposizione comporta che non è più possibile spedire in regime di SSN prescrizioni di medicinali a base di Omega3 (Esapent®, Eskim®, Seacor®, ecc.) prive della nota 13, dal momento che solo le indicazioni riportate con tale nota restano rimborsabili.




Modifica Nota AIFA 13

In vigore dal 28.11.2012
Sulla G.U. n. 277 del 27.11.2012 è stata pubblicata la Determinazione Aifa del 14 novembre 2012 riguardante le “Modifiche alla Nota 13 di cui alla determina n. 163 del 15 luglio 2011”. Con la determina in questione, in vigore a decorrere dal 28.11.2012, è stato aggiornato il testo della nota 13 concernente i farmaci ipolipemizzanti.

Non si rilevano novità pratiche per le farmacie se non l'inserimento delle resine sequestranti gli acidi biliari (colestiramina - Questran ®).




Modifica Nota AIFA 66

In vigore dal 25.08.2012
Si informa che sulla G.U. n. 197 del 24.08.2012 è stata pubblicata la Determinazione AIFA 9.08.2012 recante “Aggiornamento della Nota AIFA n. 66”. Con la determina in questione, in vigore a decorrere dal 25 agosto, è stata completamente modificata la nota AIFA 66 riguardante i farmaci antinfiammatori non steroidei.

La novità principale riguarda il principio attivo Nimesulide che è stato posto a carico del servizio sanitario nazionale solo per il trattamento di breve durata del dolore acuto nell’ambito delle seguenti patologie: artropatie su base connettivitica; osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; dolore neoplastico; attacco acuto di gotta.

A livello pratico la nuova norma ricade esclusivamente sul medico prescrittore e nulla cambia, in fase di dispensazione, per le farmacie.




Chiarimenti Nota AIFA 13

Precisazioni AIFA 17.10.2011
Sul sito internet dell'AIFA sono state pubblicate delle precisazioni sulla nota AIFA 13. In particolare le precisazioni chiariscono che i farmaci a base di Omega-3 (Esapent ®, Eskim ®, Seacor ®, ecc.) presentano due indicazioni terapeutiche per patologie non direttamente assimilabili:

  • l'indicazione circa la Ipertrigliceridemia è regolamentata dalla nota 13 pertanto i suddetti medicinali sono rimborsati in SSN se sulla ricetta è presente la nota 13;
  • l'indicazione Prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto del miocardio è soggetta alla valutazione clinica del medico ed è quindi rimborsata in SSN anche senza la nota 13.

In altre parole, una ricetta SSN che prescrive un farmaco a base di Omega-3 (Esapent ®, Eskim ®, Seacor ®, ecc.) sarà comunque spedibile in regime SSN sia con la nota 13 che senza nota 13, non potendo il farmacista conoscere a priori le motivazioni che hanno indotto il medico alla prescrizione (ipertrigliceridemia o prevenzione secondaria).




Modifica Nota AIFA 13

Determinazioni AIFA 06.06.2011
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15.07.2011 è stata pubblicata la Determinazione AIFA 06.06.2011 recante “Modifiche alla Nota AIFA 13 di cui alla Determinazione del 23 febbraio 2007”. Con la determina in questione, in vigore a decorrere dal 16 luglio 2011, è stata modificata la nota Aifa 13 concernente i farmaci ipolipemizzanti. La nota 13 è stata profondamente rielaborata per renderla più fruibile per la medicina generale.
Non si segnalano novità operative per le farmacie.




Modifica Nota AIFA 56

Determinazioni AIFA 07.06.2011
Sulla G.U. 150 del 30.06.2011 è stata pubblicata la Determinazione Aifa 07.06.2011 riguardante le “Modifiche alla Nota AIFA 56 di cui alla Determinazione del 15 ottobre 2009”.
Con la determina in questione, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2011, è stata modificata la nota Aifa 56 che riguarda gli antibiotici per continuità ospedale-territorio, la cui prescrivibilità in regime di SSN è finalizzata a mantenere l’efficacia delle relative molecole ed a prevenire l’insorgenza delle resistenze batteriche ai relativi principi attivi.
Non si segnalano novità operative per le farmacie.




Modifica Nota AIFA 79

Determinazioni AIFA 07.06.2011
Sulla G.U. n. 137 del 15.06.2011 è stata pubblicata la Determinazione AIFA 07.06.2011 riguardante le modifiche alla Nota AIFA 79.
La determina è in vigore a decorrere dal 16.06.2011.
La modifica apportata riguarda la durata del trattamento che, rispetto alla precedente versione, è prolungabile per ulteriori 6 mesi fino a giungere ad un totale complessivo di 24 mesi di terapia.
Oltre al prolungamento della durata del trattamento, è stato anche aggiunto il nuovo principio attivo bazedoxifene.




Abolizioni note AIFA 10, 59, 76

Determinazioni AIFA 22.04.2011
Risultano abolite le note AIFA n. 10, 59 e 76. I medicinali interessati sono pertanto prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale senza le limitazioni originariamente previste nelle note. in particolare:




Abolizione definitiva Nota 78

Determinazione AIFA 29.11.2010
Sulla G.U. n. 284 del 4.12.2010 è stata pubblicata la Determinazione AIFA 18.11.2010 riguardante l’abolizione della nota 78. Con la determina in questione, in vigore a decorrere dal 5 dicembre 2010, è stata definitivamente abolita la nota 78.



Modifica Nota 75

Determinazione AIFA 29.11.2010
E’ stato modificato, a decorrere dal 30.11.2010, il testo della nota in questione. I farmaci inclusi nella nota sono attualmente ancora in fascia C, quindi nulla cambia per le farmacie.



Modifica Nota 12 - Eritropoietine

Determinazione AIFA 02.11.2010
E’ stato aggiornato, a decorrere dal 19.11.2010, il Piano Terapeutico AIFA per la prescrizione in regime di SSN di eritropoietine. Nulla cambia per le farmacie.



Modifica Ex NOTA 30 e 30 bis – Fattori di crescita granulacitari

Determinazione AIFA 02.11.2010
E’ stato aggiornato, a decorrere dal 19.11.2010, il Piano Terapeutico AIFA per la prescrizione in regime di SSN dei fattori di crescita granulacitari (ex Nota 30 e 30 bis). Nulla cambia per le farmacie.



Modifica Nota 36 – Ormoni androgeni

Determinazione AIFA 29.07.2010
E’ stato modificato, a decorrere dal 19.11.2010, il testo della nota, rispetto alla precedente formulazione. Il nuovo testo, eliminando il principio attivo metiltestosterone si riferisce, adesso, al solo principio attivo testosterone. Nessuna novità pratica per le farmacie. Alla nota sono stati anche aggiunti il “Background” e la “Bibliografia”. Il testo aggiornato e completo della nota è scaricabile cliccando qui.



Modifica Nota 39 - Ormone della crescita

Determinazione AIFA 29.07.2010
E’ stato riformulato, con decorrenza 19.11.2010, il testo della nota 39. Il testo completo della nota 39 è consultabile cliccando qui. Nessuna novità pratica per le farmacie.



Nuova nota 91

13.11.2010

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12.11.2010 è stata pubblicata la Determina AIFA 2 novembre 2010 recante “Modifiche, relativamente all’inserimento della Nota 91, alla determinazione 4 gennaio 2007: Note AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci.”

Con la determina in questione, in vigore a decorrere dal 13 novembre 2010, è stata inserita tra la note Aifa la nuova nota 91 (clicca per aprire il testo integrale della nota).



Proroga sospensione nota 78

13.06.2010

A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 135 del 12.06.2010 della Determina AIFA del 10.06.2010 è prorogata la sospensione della Nota 78 (vedi provvedimento precedente) per ulteriori sei mesi.



Modifica nota 74

18.05.2010

Con la Determina AIFA del 27.04.2010 pubblicata sulla G.U. n. 117 del 17.05.2010 è modificato il testo della nota 74. Le modifiche sono in vigore dal 18.05.2010.
Non vi sono novità per le farmacie.



Modifica nota 39

24.12.2009

Con la Determina AIFA del 26.11.2009 pubblicata sul S.O n. 229 della G.U. n. 286 del 09.12.2009 è modificato il testo della nota.
Non vi sono novità per le farmacie.



Modifica nota 4

23.12.2009

Con la Determina AIFA del 26.11.2009 pubblicata sul S.O n. 229 della G.U. n. 286 del 09.12.2009 è sostituito il testo di cui alla Determina AIFA 17 luglio 2008 nella parte finale che riportava “L’impiego di questi farmaci non è assoggettato a nota limitativa ed è a carico del SSN per le seguenti restanti indicazioni autorizzate: trattamento della depressione per duloxetina e della epilessia per gabapentin e pregabalin”.
La nuova versione riporta: “L’impiego di questi farmaci non è assoggettato a nota limitativa ed è a carico del SSN per le seguenti indicazioni terapeutiche: trattamento della depressione maggiore e disturbo d’ansia generalizzato per duloxetina e della epilessia per gabapentin e pregabalin”.
In termini pratici nulla cambia per la farmacia.



Modifica nota 83

10.12.2009

Con la Determina AIFA del 26.11.2009 pubblicata sul S.O n. 229 della G.U. n. 286 del 09.12.2009 è modificato il testo della nota 83. sono modifiche che riguardano il teso, il background scientifico ed inseriscono riferimenti bibliografici.
Non vi sono novità per le farmacie.



Proroga sospensione nota 78

10.12.2009

A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 289 del 12.12.2009 della Determina AIFA del 09.12.2009 è prorogata la sospensione della Nota 78 (vedi provvedimento precedente) per ulteriori sei mesi.



Modifica nota 56

01.12.2009

Con la Determina del 15.10.2009, pubblicata sulla G.U. n. 268 del 17.11.2009, in vigore dal 1° dicembre 2009, è stato modificato il testo della nota AIFA 56 di cui alla determinazione 4 gennaio 2007 (S.O. alla G.U. n. 7 del 10.01.2007 e successive modificazioni). Le modifiche riguardano le evidenza scientifiche; nulla cambia per la farmacia.



Abolizione nota 3

27.10.2009

E' abolita la Nota AIFA n. 3 «Farmaci per la terapia del dolore» (G.U. n. 238 del 13.10.2009 in vigore dal 27.10.2009) di cui alla determinazione 4 gennaio 2007 (S.O. alla G.U. n. 7 del 10.01.2007 e successive modificazioni). Pertanto dal prossimo 27 ottobre i farmaci di cui alla nota 3, sono prescrivibili a carico del SSN senza le limitazioni previste dalla stessa nota.
Medicinali interessati: Contramal ®, Fortradol ®, ecc..



Modifica note 1, 39, 42, 55, 85

27.10.2009

Sono modificati, a decorrere dal 27 ottobre 2009 (G.U. n. 238 del 13.10.2009), i testi delle note 1, 39, 42, 55, 85 (clicca sui numeri per aprire i rispettivi nuovi testi).

Ecco le principali novità:

  • Nota 1: eliminati i medicinali a base del p.a. rabeprazolo.
  • Nota 39: sono modifiche che riguardano il testo della nota e non riguardano direttamente il farmacista.
  • Nota 42: sono modifiche che riguardano il testo della nota e non riguardano direttamente il farmacista.
  • Nota 55: eliminati i medicinali a base del p.a.: cefamandolo; cefonicid; ceftezolo; cefurossima; cefmetazolo; cefotetan; cefoxitina; cefazidima; ceftixozima; ceftriaxone; ticarcillina + acido clavulanico.
  • Nota 85: sono modifiche che riguardano il testo della nota e non riguardano direttamente il farmacista.


Abolizione nota 5

19.08.2009

E' abolita la Nota AIFA n. 5 «Enzimi pancreatici: pancrelipasi» (G.U. n. 180 del 05.08.2009 in vigore dal 19.08.2009) di cui all'allegato 2 della determinazione 4 gennaio 2007 (S.O. alla G.U. n. 7 del 10.01.2007 e successive modificazioni). Pertanto dal prossimo 19 agosto i farmaci di cui alla nota 5, sono prescrivibili a carico del SSN senza le limitazioni previste dalla nota.
Medicinali interessati: Creon ®, Pancrex ®, ecc..



Abolizione nota 57

19.08.2009

E' abolita la Nota AIFA n. 57 «Antiemetici (antagonisti dei recettori serotoninergici)» (G.U. n. 180 del 05.08.2009 in vigore dal 19.08.2009) di cui all'allegato 2 della determinazione 4 gennaio 2007 (S.O. alla G.U. n. 7 del 10.01.2007 e successive modificazioni). Pertanto dal prossimo 19 agosto i farmaci di cui alla nota 57, sono prescrivibili a carico del SSN senza le limitazioni previste dalla nota.
Medicinali interessati: Ondasetrone generico, Zofran ®, ecc..



Modifica nota 79

19.08.2009 - Nessuna novità pratica per la farmacia

E' modificato (G.U. n. 180 del 05.08.2009), a decorrere dal 19 agosto p.v., il testo della nota AIFA n. 79 già modificato a decorrere dal 15.07 u.s.. Il nuovo testo (clicca per aprire), non presenta alcuna novità per le farmacie, sebbene sia stato eliminato il p.a. acido zolendronico da poco inserito.



Modifica nota 79

15.07.2009 - Nessuna novità pratica per la farmacia

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 150 del 01.07.2009 la determina AIFA che prevede, a partire dal 15 luglio p.v., la modifica della nota AIFA 79. Il nuovo testo della nota presenta l’inclusione dell’acido zolendronico tra i principi attivi.
Le sole specialità medicinali interessate sono Aclasta ® e Zometa ®, attualmente classificate in classe H.



Nuova nota AIFA 90

04.07.2009

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 141 del 20.06.2009 la determina AIFA che prevede l'istituzione, a partire dal 4 luglio 2009, della nota AIFA 90. Principio attivo Metilnaltrexone; testo della nota 90:
"La prescrizione a carico del SSN e' limitata alle seguenti condizioni: Costipazione indotta da oppiacei in soggetti con malattia in stato terminale che rispondano contemporaneamente alle seguenti caratteristiche: terapia continuativa con oppiacei della durata di almeno di 2 settimane; resistenza al trattamento con lassativi ad azione osmotica per piu'di 3 giorni."
Non esistono attualmente in Italia medicinali a base di Metilnaltrexone registrati.



Sospensione temporanea nota 78

11.06.2009

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 122 del 28.05.2009 la determina AIFA che prevede, a partire dall'11 giugno 2009, la sospensione temporanea e per un periodo di sei mesi (cioè sino al 10 dicembre 2009), della nota AIFA 78. La sospensione e' subordinata al monitoraggio della spesa e alla valutazione dell'impatto economico in relazione ad ogni singolo principio attivo inserito nella nota AIFA 78. I farmaci antiglaucoma, di cui alla nota 78, sono pertanto prescrivibili a carico del SSN per un periodo di sei mesi, a partire dall'11 giugno 2009, senza le limitazioni previste dalla nota e senza l'obbligo, da parte dei medici specialisti, di effettuare diagnosi e piano terapeutico.



Modifica nota 65

14.04.2009

Sulla G.U. n. 75 del 31 marzo 2009 è stata pubblicata la Determinazione Aifa 18 marzo 2009 recante “Modifica alla determinazione 4 gennaio 2007: “Note Aifa 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci”. Con tale determinazione, in vigore dal 14 aprile 2009, è stato sostituito il testo della nota 65. Nonostante il nuovo testo, si conferma che i farmaci gravati dalla nota n. 65 (Avonex®, Rebif®, ecc.) non sono spedibili dalle farmacie in regime di SSN, infatti anche il nuovo testo della nota ne riserva la prescrizione e la dispensazione in regime di SSN alle sole strutture pubbliche, salva l’ipotesi in cui tali farmaci siano stati inseriti negli accordi di distribuzione per conto (non è il caso della Regione Lazio).



Modifica note 30 e 30-bis: abolizione

13.04.2009

Sulla G.U. n. 74 del 30 marzo 2009 è stata pubblicata la Determinazione AIFA del 18 marzo 2009 recante l’ “Approvazione del piano terapeutico AIFA (template) che sostituisce le Note AIFA 30, e 30-bis, di cui alla determinazione 4 gennaio 2007”.

Di fatto il provvedimento prevede che il piano terapeutico per la prescrizione dei fattori di crescita granulocitari (ex nota 30 e 30-bis: Granocyte®, Granulokyne®, Myelostim®, Neulasta®, Neupogen®, Neupopeg®, ecc.) sostituisce a tutti gli effetti il testo delle note 30 e 30-bis. Pertanto, per le farmacie la conseguenza pratica del provvedimento consiste nel fatto che per la prescrizione in regime di SSN dei fattori di crescita granulocitari il medico di base, a far data 13 aprile p.v., non deve più riportare il numero della nota sulla prescrizione.



Modifica testo Nota 85

19.03.2009

Sulla G.U. n. 65 del 19 marzo 2009 è stata pubblicata la Determinazione Aifa 6 marzo 2009 recante “Modifica della nota 85, di cui alla determinazione 4 gennaio 2007: Note Aifa 2006-207 per l’uso appropriato dei farmaci.”, in vigore dal 2 aprile 2009. La nota 85 è relativa ai farmaci per la cura del morbo di Alzheimer; la principale novità apportata dalla nuova stesura della nota in esame consiste nell’aggiunta del principio attivo memantina.



Aggiornamento note 4 e 65

In vigore dal 20.08.2008 - Nessuna novità pratica per la farmacia

Sulla G.U. del 5 agosto 2008, in vigore dal 20 agosto 2008, è stata pubblicata la Determinazione Aifa riguardante, la modifica delle note AIFA n. 4 e n. 65. Le modifiche alle note in questione non introducono novità per le farmacie, in quanto interessano esclusivamente il medico prescrittore. Per quanto riguarda la nota 65 si ritiene opportuno inviarne il testo completo (vedere allegato) pur confermando che i farmaci gravati da questa nota non sono spedibili dalle farmacie in regime di SSN, in quanto il testo della nota ne riserva la prescrizione e la dispensazione in regime di SSN alle sole strutture pubbliche.



Ex note 12, 32 e 32-bis; aggiornamento del testo della nota 1 e 66

22.02.2008

Sulla G.U. n. 45 del 22 febbraio 2008 è stata pubblicata la Determinazione Aifa riguardante l’“Approvazione dei piani terapeutici AIFA (template) relativi alle ex Note AIFA 12, 32, 32-bis”, in vigore a decorrere dall’ 8 marzo 2008.

Per le farmacie, la conseguenza pratica di tale sostituzione consiste nel fatto che per la prescrizione in regime di SSN di eritropoietine (ARANESP ®, EPREX ®, NESPO ®, ecc.), interferoni (INTRON A ®, PEG INTRON ®, ROFERON ®, ecc.) e lamivudina (ZEFFIX ®) il medico di base non dovrà più riportare il numero della nota sulla prescrizione, fermo restando l’obbligo per quest’ultimo di acquisire il piano terapeutico.

Sempre sulla G.U. n. 45 del 22 febbraio 2008 è stata pubblicata la Determinazione AIFA con la quale sono state apportate modifiche alle note 1 e 66. Le modifiche alle note in questione riguardano esclusivamente le evidenze disponibili in letteratura e, quindi, non hanno rilevanza diretta per quanto riguarda la prescrizione dei farmaci interessati. Nulla cambia per la farmacia.



Modifica testo nota 13

09.04.2007

Sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2007 è stata pubblicata la Determinazione Aifa 15 marzo 2007 riguardante la “Rettifica alla determinazione 23 febbraio 2007, recante Modifiche alla Determinazione 4 gennaio 2007: Note AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci”.

Il provvedimento, in vigore a decorrere dal 9 aprile 2007, sostituisce il testo della nota 13 come modificato dalla Determina Aifa del 23 febbraio 2007.

Con questa rettifica il testo della nota 13 è stato uniformato esattamente a quello contenuto nel primo provvedimento, ossia quello contenuto nella Determina 4 gennaio 2007 riportante le note 2006-2007 in quanto sono state eliminate le parole “ipertrigliceridemia non corretta da sola dieta e da altre misure farmacologiche” che erano state aggiunte dalla Determinazione 23 febbraio 2007.



Modifica note 4, 13, 65, 74, 78

28.03.2007

Sulla G.U. n. 61 del 14 marzo 2007 è stata pubblicata la Determinazione Aifa 23 febbraio 2007 recante “ Modifiche alla Determinazione 4 gennaio 2007, recante Note AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci”. Il provvedimento, in vigore a decorrere dal 28 marzo 2007, ha modificato le seguenti note limitative: 4, 13, 65, 74 e 78.


NOTA 4

La novità riguarda una più precisa formulazione della parte finale della nota 4 in merito alla rimborsabilità da parte del SSN delle restanti indicazioni terapeutiche autorizzate, diverse dal dolore grave persistente.

Il nuovo testo è il seguente : L’impiego di questi farmaci non è assoggettato a nota limitativa ed è a carico del SSN per le seguenti restanti indicazioni autorizzate: trattamento della depressione per duloxetina e della epilessia per gabapentin e pregabalin.

Sono stati definitivamente eliminati i dubbi interpretativi chiarendo definitivamente che la nota 4 è una nota di appropriatezza prescrittiva e non limitativa. Il medico dovrà apporre la nota 4 esclusivamente per le indicazioni terapeutiche riportate nel testo della nota stessa; negli altri casi, cioè la prescrizione di farmaci a base di gabapentin e pregabalin per indicazioni diverse da quele del testo della nota, non vi è nessun obbligo in capo al medici prescrittore.


NOTA 13

La nota 13 è stata oggetto di revisione formale in quanto nel corpo della nota, contenuto nella Determinazione Aifa 4 gennaio 2007 relativa alle note 2006-2007, sono state aggiunte le parole “ipertrigliceridemia non corretta da sola dieta e da altre misure farmacologiche”. Tale inciso è stato però eliminato con un apposito comunicato dell’Aifa di rettifica alla Determinazione 23 febbraio 2007. L’Aifa, nel preannunciare sul proprio sito internet il contenuto del suddetto comunicato di rettifica, ne ha anche sottolineato la prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


NOTA 65

Sono state apportate alcune modifiche al commento della nota sotto la voce “Evidenze disponibili”. Si ricorda che i farmaci gravati dalla nota n. 65 non sono spedibili dalle farmacie in regime di SSN, in quanto il testo della nota esplicitamente ne riserva la prescrizione e la dispensazione in regime di SSN alle sole strutture pubbliche.


NOTA 74

E’ stato aggiunto il principio attivo lutropina alfa.


NOTA 78

Sono state aggiunte le seguenti associazioni di principi attivi: bimatoprost + timololo brimonidina + timololo travoprost + timololo.