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Ultimo aggiornamento 13.09.2016
La normativa relativa all’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica nell’ambito del SSN è regolata dal DM 332 del 27.08.1999. Per i prezzi di rimborso Regione Lazio consultare l'ultimo nomenclatore in ordine cronologico qui sotto.
Il DM 332/99 definisce alcuni concetti di carattere generale quali gli aventi diritto, la modalità di erogazione, la metodica dei prezzi di rimborso, la metodica di pagamento dei fornitori da parte delle ASL, l’elenco dei prodotti erogabili, i tempi di rinnovo dello stesso nomenclatore tariffario.
Il Nomenclatore Tariffario in vigore nella Regione Lazio è scaricabile al link qui sotto:
Aggiornamento del NOMENCLATORE TARIFFARIO Decreto Commissario ad Acta n. U00254 del 31.08.2016.
Aventi diritto
1. Hanno diritto all’erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in connessione a loro menomazioni e disabilità invalidanti:
a) gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente;
b) gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
c) gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito all’accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell’azienda Usl, sia stata riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, risultante dai verbali di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
d) gli istanti in attesa di accertamento entero-urostomizzati, laringectomizzati, tracheotomizzati o amputati di arto, le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull’occhio, previa presentazione di certificazione medica;
e) i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico responsabile dell’unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell’applicazione di una protesi, di un’ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l’attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell’ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell’invalidità.
2. Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall’istituto stesso.
3. Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate.
4. Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni di assistenza protesica, l’azienda Asl è tenuta ad aprire e a mantenere aggiornata una scheda/fascicolo, contenente la documentazione attestante la condizione di avente diritto, le prestazioni erogate e le relative motivazioni e la data delle forniture.
Modalità di erogazione
L’erogazione a carico del SSN è subordinata all’autorizzazione da parte della ASL secondo la seguente procedura: l’autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell’ortesi o dell’ausilio prescritto è rilasciata dall’azienda ASL di residenza dell’assistito previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del nomenclatore, nonché, nel caso di forniture successive alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. La azienda ASL si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque, in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della ASL, trascorso tale termine, l’autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa. All’atto dell’autorizzazione, sulla prescrizione è riportato il corrispettivo riconosciuto dalla azienda ASL al fornitore a fronte dell’erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell’assistito.
Al momento della consegna del dispositivo protesico, l'assistito o chi ne esercita la tutela rilascia al fornitore una dichiarazione di ricevuta da allegare alla fattura trasmessa alla azienda Asl ai fini del rimborso. Qualora il dispositivo venga spedito per corriere, per posta o per altro mezzo, il fornitore allega alla fattura copia del bollettino di spedizione o della lettera di vettura.
Il fornitore (in questo caso la farmacia) emette fattura corredata della suddetta dichiarazione di ricevuta da parte del cittadino e la trasmette alla ASL. La ASL provvede al pagamento delle fatture della farmacia trattandolo come un normale fornitore (ATTENZIONE!!!).
’’’Il Nomenclatore Tariffario nella Regione Lazio’’’
Si riporta nel link di seguito l’elenco del Nomenclatore Tariffario (Decreto Commissariale n. U00254 del 31.08.2016 pubblicato sul BURL n. 73 del 13.09.2016).
I precedenti Nomenclatore Tariffario
2015
Aggiornamento del NOMENCLATORE TARIFFARIO Determinazione G17555 del 31.12.2015.
2014
(Decreto Commissariale n. U00189 del 30.05.2014 pubblicato sul BURL n. 76 del 12.06.2014).
2011
(Decreto Commissariale m. 112 del 24.11.2011 pubblicato sul BURL n. 46 del 14.12.2011).
2005
Si riporta di seguito una parte dell’elenco del Nomenclatore Tariffario(DGR Lazio n. 396 del 25.03.2005, pubblicata sul BURL n. 15 del 30.05.2005), in vigore per due anni a partire dal 29.06.2005; di fatto ancora in vigore per prorogatio, suddiviso per gruppi, con i prezzi al netto di IVA.
Per visualizzare le singole sezioni cliccare sui rispettivi titoli.
Gruppo 14: AUSILI PER LA PREVENZIONE E TRATTAMENTO LESIONI CUTANEE
Gruppo 15: CATETERI VESCICALI ED ESTERNI