Differenze tra le versioni di "Norma di salvaguardia Regione Lazio"
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Versione attuale delle 11:42, 16 mar 2021
Abolizione della Norma di Salvaguardia
Il Decreto Commissariale U0050 del 01.07.2011 revoca la Delibera di Giunta (DGR n. 55 del 24.01.2003) riguardante la NORMA DI SALVAGUARDIA.
In pratica qualora non fosse disponibile nel ciclo distributivo il farmaco avente prezzo uguale o inferiore a quello di riferimento, il farmacista non può applicare la norma di salvaguardia.
Ciò equivale a dire che il cittadino, qualora non vi sia in commercio un generico allineato al prezzo di riferimento, deve comunque corrispondere la differenza; a tale riguardo, per evitare disagi ai cittadini, si consiglia di consegnare quello che “matura” la minore differenza di prezzo.
Decorrenza del provvedimento
Per quanto riguarda la decorrenza del Decreto, il 1° luglio, giorno stesso della comunicazione a Federfarma Lazio, è stato fatto presente alla Regione che provvedimenti di tale entità dovrebbero essere comunicati con un certo anticipo proprio per poter garantire la capillare diffusione della notizia a tutte le farmacie sul territorio. Pertanto le farmacie saranno in grado di rispettare il provvedimento da lunedì 4 luglio e dal momento della ricezione del fax da parte dell'Associazione.