Differenze tra le versioni di "Cannabis: approfondimenti"

Da Federfarmaroma.
my>Ac
 
m (una versione importata)
 
(Nessuna differenza)

Versione attuale delle 11:27, 25 feb 2021

Con il Decreto 9 novembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 30.11.2015, il Ministero della Salute ha definito le modalità complete per la prescrizione della cannabis.

In particolare, riprendendo anche quanto diffuso dalla S.I.Fa.P. (Società Italiana Farmacisti Preparatori) è possibile ammettere che:

  • La prescrizione prevede RNR integrata dai soli formalismi richiesti dall’art. 5 della Legge 94/98 (c.d. Legge Di Bella); copia della ricetta timbrata e firmata dal farmacista deve essere consegnata al paziente o alla persona che ritira.
  • Il medico, dopo aver acquisito il consenso al trattamento, al momento della prescrizione compila la "Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con Cannabis", con età e sesso del paziente e posologia in peso della cannabis ed ogni altra informazione richieste (come chiarito dal Comunicato di Rettifica del 7 gennaio 2016), da inviare alla Regione territorialmente competente secondo le indicazioni che le stesse Regioni forniranno.
  • Non essendoci specifici studi e/o metodi per l’estrazione della cannabis in olio o altri solventi, viene richiesta la titolazione del/i principio/i attivo/i per ogni preparazione magistrale. Pertanto qualora in farmacia non dovesse essere presente un sistema di titolazione, la preparazione della cannabis dovrà essere limitata esclusivamente alle cartine per inalazione o infuso.
  • “La sostanza attiva vegetale dopo l'eventuale estrazione in olio, deve essere distrutta a seguito delle procedure di constatazione da parte della ASL competenti per territorio, come per i medicinali scaduti ed inutilizzabili.” Ciò implica l’apertura di una nuova pagina del registro di entrata e uscita degli stupefacenti intitolata “residuo di lavorazione infiorescenze di cannabis”.


Altre informazioni

La Cannabis fa parte della Tabella dei Medicinali Sezione B (Decreto Legge n. 36 del 20.03.2014 pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21.03.2014), ivi riportata come "Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)" e come tale è assoggettata a ricetta non ripetibile su ricettario privato del medico (non è quindi necessario il modello a ricalco degli stupefacenti). Come tutte le sostanze o preparazioni appartenenti alla Tabella dei Medicinali Sezione B è possibile ammettere:

  • nessun obbligo di detenzione in armadio chiuso a chiave;
  • acquisto mediante bollettario Buono Acquisto presso soggetti autorizzati;
  • movimentazione di entrata – uscita sul registro stupefacenti e conservazione per due anni dall'ultima registrazione sul registro;
  • ricetta non ripetibile con le seguenti formalità valide per tutte le ricette non ripetibili:
  • o nome e cognome del paziente o codice fiscale (Nota DGFDM/SDG-VF/24918/ I.6.G.f del 11.07.06, qualora l’interessato non voglia far comparire le generalità);
  • data di compilazione e firma del medico;
  • la ricetta non ripetibile ha validità di 30 gg escluso quello di emissione.
  • obbligo di consegna a persona maggiore di anni 18 e non inferma di mente, ma nessun obbligo nell'annotazione degli estremi del documento dell'acquirente.

Da considerare inoltre che per i medicinali della Sezione B non è previsto il limite dei 30 giorni di terapia previsto per la ricetta ministeriale a ricalco: inoltre, per i medicinali con AIC non è previsto l'obbligo di indicare la posologia, mentre per i galenici magistrali è sempre consigliabile per la verifica ed il rispetto dei dosaggi massimi.