Differenze tra le versioni di "Estratto della circolare riepilogativa n. 26 del 27.02.2009"

Da Federfarmaroma.
my>Ac
 
m (una versione importata)
 
(2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate)
(Nessuna differenza)

Versione attuale delle 09:40, 26 feb 2021

ASSISTENZA INTEGRATIVA - Prodotti senza glutine per i soggetti celiaci

In relazione alla pubblicazione sul BURL del 14.02.2009 della delibera n. 16/09, modificata con DGR n. 267 del 24.04.2009 pubblicata sul BURL n. 19 del 21.05.2009, che prevede l’ampliamento alle parafarmacie o ad altri esercizi commerciali -previa autorizzazione da parte della Regione- dei prodotti per celiaci, si ritiene opportuno riepilogarne le modalità di erogazione.

La disposizione di cui sopra, in vigore dal 16 marzo 2009, è stata già applicata in altre regioni (Emilia Romagna, Liguria, Toscana, ecc.) ed ha lo scopo di garantire una sempre maggiore sostenibilità della qualità di vita alle persone affette da celiachia.

L’unica novità di rilievo è che i buoni potrebbero essere anche forniti dalla ASL all’assistito in modo frazionato in due unità di uguale importo e comunque non superiore al valore massimo mensile previsto dalla normativa vigente.

I moduli frazionati potranno essere utilizzati dai pazienti in un’unica soluzione o in momenti diversi ed esercizi diversi, farmacie comprese, purché relative al mese di competenza. Oltre a questa non ci sono ulteriori novità per le farmacie che, pertanto, continueranno a spedire i buoni con le consuete modalità di seguito riportate.



  MORBO CELIACO - riepilogo
  Decreto 8 giugno 2001 art. 3; nota Regione Lazio n. 27751 del 03.03.2004

La patologia del morbo celiaco deve essere certificata da un presidio abilitato in sede di prima diagnosi o di verifica periodica del paziente; tali presidi definiscono il regime dietetico adeguato e le quantità nel rispetto dei limiti di spesa. Sulla base di tale certificazione, la ASL rilascia a sua volta all’assistito apposita certificazione annuale consegnando contestualmente 12 moduli numerati progressivamente (o ventiquattro in base alla nuova delibera, vedi sopra) per ogni mese dell’anno.

I moduli devono essere simili al modello allegato; spesso vengono impiegate direttamente le ricette del SSN.

Il modulo deve necessariamente riportare i seguenti dati (circ. Regione Lazio n. 27751 del 03.03.2004):

1. Numero di autorizzazione, rilasciata all’assistito, apposta all’interno delle caselle destinate all’esenzione.

2. Deve essere barrata la casella “I” (integrativa) e quella relativa al sesso (“M” oppure “F”).

3. Deve essere chiaramente indicato il numero di ciascun buono di credito da 01 a 12 o in alternativa da 01 a 24 o il mese di validità a cui il buono si riferisce.

4. Deve essere indicato il mese solare in cui il buono di credito può essere spedito in farmacia per il ritiro dei prodotti necessari al fabbisogno mensile. La validità del buono di credito è di un mese oltre l’ultimo giorno del mese indicato sul buono stesso (esempio: luglio 2009 + un mese => validità buono sino all’ultimo giorno del mese successivo e cioè sino ad agosto 2009).

5. Non sono spedibili buoni di credito prima del mese indicato e solo eccezionalmente possono essere contabilizzati nel mese corrente i buoni spediti nei mesi precedenti compatibilmente con la loro data di validità.

6. L’erogazione dei prodotti deve avvenire entro il tetto di spesa con la possibilità da parte del paziente della scelta dei prodotti. Se tale scelta dovesse comportare il superamento del suddetto tetto di spesa, la differenza economica, corrisposta dall’assistito, deve essere indicata nelle caselle del buono destinate al ticket (con allineamento a destra e senza virgola per i centesimi di euro). Nelle caselle sottostanti a quelle destinate per il ticket deve altresì essere riportato (sempre con allineamento a destra e senza virgola per i centesimi di euro), l’importo totale unico dei bollini applicati sul buono e sui moduli aggiuntivi (ricordarsi di apporre su questi, nella apposite caselle, i due codici seriali della ricetta ed il codice fiscale dell’assistito).

7. Qualora il prelievo del bollino dalla confezioni comprometta il contenuto stesso, è possibile riportare a penna, negli appositi riquadri, il codice del prodotto ed il rispettivo prezzo.

La normativa prevede che la farmacia possa erogare in SSN esclusivamente i prodotti riportati nel Registro Nazionale degli alimenti istituito presso il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.

L’elenco, riferito all’ultimo aggiornamento ufficiale è disponibile cliccando qui

Punto esclamativo arancione.png
REGIONE LAZIO - FASCE DI TARIFFAZIONE: le ricette appartenenti a questa categoria in fase di tariffazione devono essere inserite nella fascia "INT".