Ricette a ricalco: prescrizione in SSN da parte dei medici sostituti

Da Federfarmaroma.
Versione del 23 mar 2021 alle 11:48 di Mara (discussione | contributi) (una versione importata)
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)

Estratto della circolare Assiprofar Federfarma Roma n. 71 del 23.05.2008

Si conferma che il medico sostituto del titolare di ambulatorio, non può utilizzare il ricettario del titolare. Anche il medico sostituto, infatti, deve munirsi del ricettario personale ed utilizzarlo qualora se ne presenti la necessità.

Al momento della prescrizione, il medico sostituto deve segnare l’indirizzo dell’ambulatorio del titolare nell’apposito spazio della ricetta destinato all’indicazione dell’indirizzo professionale.

Ai fini del rimborso da parte del SSN, la ricetta emessa dal medico sostituto non necessita dell’apposizione del codice regionale personale del medico, né del codice SSN del titolare dello studio, né di diciture quali “sostituto di…”, “in sostituzione di…”, ecc..


Punto esclamativo rosso.png
Pertanto il farmacista in caso di mancanza di codice mutualistico del prescrittore, non essendo in grado di stabilire se trattasi di medico sostituto o medico non convenzionato, è nella facoltà di spedire comunque la ricetta in regime SSN.


Nulla cambia per le strutture pubbliche o per quelle private convenzionate.