Ricetta medico veterinaria non ripetibile su modello ministeriale in triplice copia

Da Federfarmaroma.
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E' utilizzata dal medico veterinario in caso di prescrizione di medicinali per la cura di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo (Art. 118 del DLvo 193/2006 clicca per aprire la G.U. n. 121 del 26.05.2006).

E' obbligatoria per le seguenti tipologie di farmaci:

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  • medicinali veterinari ad azione immunologia (art. 76 comma 3 DLvo 193/2006);
  • prescrizione di premiscele medicate (art. 76 comma 3 DLvo 193/2006);
  • medicinali per uso veterinario contenenti principi attivi appartenenti alle categorie sotto indicate, a condizione che siano prescritte per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo; se la prescrizione è per animali da compagnia o animali curati, allevati o custoditi professionalmente non a fini di produzione di alimenti per l'uomo, è richiesto l'impiego del modello ministeriale in triplice copia, ma solo se i medicinali sono presentati in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo. Le categorie interessate sono (art. 76 comma 3 DLvo 193/2006):
  • chemioterapici;
  • antibiotici;
  • antiparassitari;
  • corticosteroidi;
  • ormoni;
  • antiinfiammatori;
  • sostanze psicotrope (contenute nelle Tabelle del DPR 309/90, ad eccezione di quelle per le quali è richiesta la ricetta medica speciale) e la cui composizione siano riconducibili alle categorie precedenti, sostanze neurotrope;
  • tranquillanti e ß–agonisti;
  • preparati magistrali prescritti ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo.


Requisiti formali

La ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia deve essere compilata in ogni parte.
I dati obbbligatori che il medico deve riportare sono:

  • nome e cognome del medico;
  • indirizzo del medico;
  • ASL di residenza del medico;
  • n. di iscrizione all'albo dei Medici Veterinari;
  • proprietario dell'animale (nome e cognome);
  • indirizzo del proprietario dell'animale;
  • ASL di competenza;
  • codice di allevamento ove previsto.

Il medico deve indicare, barrando le apposite caselle se il farmaco o i farmaci sono per scorta di impianto o per scorta propria; inoltre:

  • nome del farmaco;
  • confezionamento;
  • posologia e durata del trattamento;
  • tempo di sospensione ove previsto;
  • specie dell'animale e se necessario identificazione dello stesso (tatuaggio, targhetta, ecc.);
  • timbro;
  • data di redazione;
  • firma del medico prescrittore.


Validità

10 giorni lavorativi escluso quello di emissione.



Adempimenti del Farmacista

Il farmacista deve apporre sui 3 esemplari della ricetta che pervengono in farmacia (copie rosa, gialla e azzurra):

  • timbro;
  • la data di spedizione;
  • il prezzo dei farmaci consegnati;
  • il numero di lotto (obbligo ribadito dalla circolare Min. Sal. n. DGSVA/XI/36289/P 12.10. 2005);
  • la propria firma.

E' obbligatorio spedire alla ASL la copia azzurra entro 7 giorni dalla data di spedizione.

Il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha precisato, con propria nota del 27.08.2009, che è possibile inviare alla ASL copia delle ricette medico - veterinarie, entro una settimana dalla vendita, anche tramite fax, purché nel rispetto del termine prescritto dei sette giorni. Tuttavia (nota di rettifica del Ministero del Lavoro del 22.09.2009) l'invio della ricetta tramite fax entro sette giorni dalla vendita "non sostituisce la consegna della copia alla ASL che deve comunque essere garantita, anche in un secondo momento concordato con le Autorità territorialmente competenti". L'invio a mezzo fax "consente al farmacista di anticiparne e dimostrarne la comunicazione... e il fax inviato deve essere chiaramente leggibile dal destinatario".


Conservazione della documentazione

Le ricette veterinarie non ripetibili in triplice copia devono essere conservate in farmacia per 5 anni.

Il Ministero della Salute, rispondendo ad alcuni quesiti posti da Federfarma, ha definitivamente chiarito che gli obblighi di registrazione delle operazioni in entrata e in uscita dei medicinali veterinari – previsti a carico delle farmacie dall'art. 71, commi 2 e 4 – sono completamente assolti mediante la sola conservazione per 5 anni della fattura di acquisto o della bolla di consegna (come giustificativo in entrata) e della ricetta, recante il numero di lotto del medicinale venduto (come giustificativo dell'uscita).