Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Corte Costituzionale

Da Federfarmaroma.
Versione del 26 feb 2021 alle 09:40 di Mara (discussione | contributi) (una versione importata)
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)

Secondo la legge n. 687 del 26.11.1985, la ASL avente competenza sul territorio ove sono ubicati la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e la Corte Costituzionale, è autorizzata ad istituire e mantenere, nelle sedi di detti organi costituzionali, strutture sanitarie riservate ai componenti e agli ex componenti degli organi stessi.

Pertanto le ricette redatte dai medici interni a dette strutture, sull'apposiito ricettario SSN (con riportato il timbro con il nome del medico e la dicitura, ad esempio, "Camera dei Deputati"), sono equiparate a normali ricette spedibili in convenzione con l'applicazione della vigente normativa regionale (ticket, differenze di prezzo ecc.).

Nulla importa quindi che il timbro del medico sia privo del codice mutualistico regionale a patto che sia ben evidente la struttura di appartenenza tra le quattro citate in precedenza.