Nuovi codici di esenzione del gruppo SLC

Da Federfarmaroma.
Versione del 30 giu 2014 alle 11:34 di my>Ac
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Si comunica che la Regione Lazio ha emanato il Decreto Commissariale U00158 del 19.05.2014 che va ad integrare alcune esenzioni di tipo reddituale, quelle che iniziano per "E..", oltre ad inserirne una, la X01. Il Decreto è in vigore.

Da una prima lettura del Decreto è possibile ammettere che tutte le nuove esenzioni E05, E06, E07, E08, X01, sono equiparate a quelle della fascia SLC e pertanto:


Numero di confezioni prescrivibili per ricetta:

  • 2 pezzi massimo, statine incluse;
  • antibiotici iniettabili monodose e fiale ad esclusivo uso fleboclisi fino a 6 pezzi.


Ticket (quota di compartecipazione)

  • NESSUNA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE (NO TICKET)
  • eventuale differenza dal prezzo di riferimento per i farmaci inclusi nella lista di riferimento di principi attivi di cui è scaduta la copertura brevettuale della Regione Lazio.

L'apposizione di tali nuove esenzioni -come per tutte le altre- è a cura del medico prescrittore e non è prevista alcuna firma di autocertificazione da parte del cittadino.

Si riporta di seguito l'elenco descrittivo dettagliato delle esenzioni e i soggetti che ne avranno diritto.


E05

Minori di anni 18 collocati fuori della famiglia di origine a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di decadenza, sospensione o limitazione della potestà genitoriale, ovvero in condizioni di abbandono o inesistenza di adulti responsabili sul territorio italiano (minori stranieri non accompagnati), i cui oneri assistenziali sono a carico degli enti locali. Al fine del godimento dell'esenzione E05 I'ente locale cui compete I'onere assistenziale del minore deve presentare, presso gli uffici distrettuali della ASL sul cui territorio si trova la struttura ospitante, la seguente documentazione:

  • copia del documento di identità, ovvero copia del permesso di soggiorno, o cedolino o attestato nominativo rilasciato dalla Questura. ovvero provvedimento di affido del tribunale dei minori e documentazione che attesti la condizione giuridica del minore e la titolarità dell'ente locale alla tutela del minore stesso.

II diritto all’esenzione E05 decade al compimento del 18° anno di età o al momento della cessazione dell’iscrizione del minore al SSR, cessazione che l'ente locale dovrà tempestivamente comunicare agli uffici distrettuali della ASL sul cui territorio si trova la struttura ospitante.


E06

Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, richiedenti protezione intenzionale in possesso di permesso di soggiorno o cedolino o modulo C3 o attestato nominativo rilasciato dalla Questura. Al fine del godimento dell’esenzione E06 i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea richiedenti proiezione intenzionale, dovranno presentare agli uffici distrettuali della ASL net cui territorio hanno eletto il domicilio:

  • copia del permesso di soggiorno o cedolino o modulo C3 o attestato nominativo rilasciato dalla Questura.

Il diritto all'esenzione E06 ha durata coincidente con la durata dell'iscrizione al SSR ed c rinnovabile lino alla definizione della procedura per la richiesta di proiezione intenzionale.


E07

Cittadini in possesso di codice ENI - posizionare nella fascia di tariffazione STP
Cittadini comunitari non iscritti ne iscrivibili al SSR privi di copertura sanitaria, in possesso di tesserino ENI (Europeo Non Iscritto), con meno di 6 anni o più di 65 anni. Ai fini del godimento dell’esenzione E07 ai cittadini comunitari non iscritti ne iscrivibili al SSR, privi di copertura sanitaria, in possesso di tesserino ENI (Europeo non iscritto) con meno di 6 anni o più di 65 anni verrà rilasciato, in via transitoria, nelle more dell’implementazione dello specifico sistema informativo regionale per STP/ENI, una tessera cartacea di esenzione (come da allegato 1 al presente Decreto), con validità semestrale, coincidente con la validità del tesserino ENI. La tessera cartacea di esenzione varrà rilasciata dalla stessa struttura deputata al rilascio del tesserino ENI.


E08

Cittadini in possesso di codice STP - posizionare nella fascia di tariffazione STP
Cittadini stranieri non appartenenti alla U.E. non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno in possesso del tesserino STP con meno di 6 anni o più di 65 anni. Ai fini del godimento dell'esenzione EO8, ai cittadini stranieri non appartenenti alla U.E. non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno (STP) con meno di 6 anni o più di 65 anni verrà rilasciato, in via transitoria, nelle more dell’implementazione dello specifico sistema informativo regionale per STP/ENI, una tessera cartacea di esenzione (come da allegato 1 al presente Decreto), con validità semestrale, coincidente con la validità del tesserino STP. La tessera cartacea di esenzione verrà rilasciata dalla stessa struttura deputata al rilascio del tesserino STP.


X01

Cittadini in possesso di codice STP - posizionare nella fascia di tariffazione STP
In attuazione al Decreto del Ministero Economia e Finanze del 17 marzo 2008, che prevede di attribuire al cittadino extracomunitario non in regola con la norme relative all’ingresso e al soggiorno privo di risorse economiche sufficienti per la compartecipazione alla spesa sanitaria, in possesso di tesserino STP, qualora non goda ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc.) dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, il codice di esenzione X01. Il codice di esenzione X01, applicabile a tutte le ricette di prestazioni sanitarie, ivi comprese le prescrizioni di farmaci, e attribuito, in relazione alle risorse economiche del cittadino straniero, dal medico dell’ambulatorio STP per la specifica prestazione richiesta.