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Da Federfarmaroma.
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Morfina solfato, medicinale stupefacente ex Tabella II sezione A derubricato dal 20.06.2009 (Ord. Min. del 16.06.2009 e Ord. Min. del 02.07.2009). Ordinanza confermata con Decreto Ministeriale del 31.03.2010 (G.U. n. 78 del 03.04.2010) nella Tabella II sezione D. Ricetta non ripetibile (RNR).



Modalità di dispensazione

in SSN

indifferentemente su ricettario SSN o eventualmente sul ricettario ministeriale a ricalco (RMR), comunque senza obbligo di annotazione del documento dell'acquirente, fabbisogno necessario per terapia di 30 gg.

  • No carico e scarico sul registro supefacenti,
  • acquisto libero (no B.A.),
  • no obbligo del medico di indicare la posologia,
  • nessun obbligo di conservazione della ricetta: l'obbligo è assolto inviando la ricetta al SSN,
  • no obbligo di trasmissione dati all'Ordine provinciale dei Farmacisti.


con ricetta bianca

su ricettario privato del medico o ricetta bianca di una struttura sanitaria.

  • No carico e scarico sul registro supefacenti,
  • acquisto libero (no B.A.),
  • no obbligo del medico di indicare la posologia,
  • obbligo del farmacista di annotare nome e cognome e gli estremi del documento dell'acquirente,
  • obbligo di invio dei dati mensili delle vendite avvenute da inviare entro la fine del mese successivo a quello di spedizione (Decreto 31.03.2010 pubblicato sulla G.U. n. 78 del 03.04.2010) limitatamente all'Ordine provinciale dei Farmacisti in cui ha sede la farmacia,
  • conservazione della ricetta per due anni dalla data di spedizione e poi distruzione (art. 45 comma 6 bis, DPR 309/90).



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