Ho l'obbligo di ostensione al pubblico dell'iscrizione alla CCIAA e dell'Autorizzazione comunale al commercio?
Da Wiki.
La ASL, durante una ispezione ordinaria, mi verbalizza la mancata ostensione dell’iscrizione alla Camera di Commercio e dell’Autorizzazione Comunale sul commercio. In quale sanzione posso incorrere?
Il Decreto n. 114 del 31.03.1998, art. 26 comma 6, abroga totalmente la legge n. 426/1971 ed il relativo regolamento n. 375 del 1988. Pertanto non vi è alcun obbligo da parte della farmacia di affiggere il cartello con gli estremi dell’iscrizione al REC o al “registro delle ditte” o alla CCIAA.
Lo stesso Decreto n. 114 del 31.03.1998, che definisce l’odierna normativa sul commercio per gli esercizi di vicinato (quindi anche per la farmacia per tutto ciò che non è considerato farmaco), stabilisce il meccanismo del SILENZIO ASSENSO.
In pratica chi vuole aprire una attività di commercio si deve limitare a darne comunicazione, con apposito modulo, al Comune di appartenenza; se dopo 30 gg non si riceve nulla, si può iniziare –appunto per silenzio assenso- l’attività di commercio. Quindi di fatto dopo il 31.03.1998 molte farmacie non hanno una autorizzazione al commercio, ma solo la ricevuta di invio dell’apposito modulo al comune. Comunque sempre secondo lo stesso Decreto n. 114 chi dovesse possedere la vecchia autorizzazione al commercio non la deve più esporre al pubblico.
Di conseguenza la verbalizzazione della ASL non può portare ad alcuna sanzione.

