Gestione della farmacia in forma societaria: come comportarsi con il registro ed i B.A.?

Da Federfarmaroma.
Versione del 1 apr 2021 alle 12:51 di Mara (discussione | contributi) (una versione importata)
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)

L’Ufficio Centrale Stupefacenti con circolare prot. n. DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/38989 del 20.11.2006, ha chiarito che la gestione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti, cioè il Registro di entrata e uscita ed il bollettario B.A. debba essere unico per la farmacia gestita in forma societaria, indipendentemente da chi è nominato direttore.

Nel caso di passaggio delle funzioni direttive da un socio all’altro o da un socio ad un collega impiegato nella farmacia (comunicato con apposita lettera inviata alla ASL competente per territorio e all’Ordine dei Farmacisti provinciale) la responsabilità della tenuta del registro e dei B.A. passa al nuovo direttore. Non è quindi necessario munirsi di nuovo Registro e nuovi B.A..

Nel caso di vendita o trasferimento della titolarità della farmacia, sia da parte di un singolo farmacista che da una società di farmacisti, è necessario procedere alla sostituzione sia del Registro che dei B.A.. Nel caso di nuovo modello di B.A. è necessario interrompere la numerazione e riprendere dal numero 1 avendo cura di cambiare l'intestazione della farmacia nel B.A. stesso.