Differenze tra le versioni di "Farmaci inbitori di pompa protonica"

Da Federfarmaroma.
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Versione attuale delle 12:40, 16 mar 2021

Rabeprazolo: dal 23 novembre 2012 abrogato il provvedimento del 01.09.2012

Dal 23.11.2012, con l'entrata in lista di riferimento dei medicinali a base di Rabeprazolo, viene abrogato il provvedimento in vigore dal 01.09.2012. In particolare a partire dal giorno 23.11.2012, tutte le ricette contenenti medicinali a base di rabeprazolo con le "famose" letterine (B, C, D, E, F) nelle caselle rosa scuro dell'esenzione pagheranno comunque la differenza di prezzo con il lansoprazolo generico. Rimarranno escluse dal pagamento della differenza di prezzo gli assistiti con esenzioni G01, G02, V01.




Rabeprazolo: dal 1° settembre 2012 novità applicative

Dal 01.09 p.v. la Regione Lazio, con la Determina B05078 del 06.08.2012 e la Determina B05321 del 10.08.2012, cambia il regime di fornitura limitatamente ai medicinali a base di Rabeprazolo, assoggettandoli nuovamente al meccanismo delle letterine con qualche novità che inevitabilmente vanno ancora una volta ad incidere sull'operatività al banco e quindi sulla qualità del servizio erogato. La norma sarà in vigore sino a scadenza del brevetto del rabeprazolo (presumibilmente per il prossimo novembre).

In particolare le novità si possono così riassumere:

  • per i medicinali Pariet® 10 mg o 20 mg in assenza di letterine (B, C, D, E, F) nelle caselle rosa scuro dell'esenzione le quote saranno rispettivamente di € 5,93 e 11,77 a confezione qualunque sia l'esenzione (differenza con il prezzo del lansoprazolo corrispondente).
  • per i medicinali Pariet® 10 mg o 20 mg in presenza di letterine (B, C, D, E, F) nelle caselle rosa scuro dell'esenzione le quote saranno di € 4,00 a confezione (anche con esenzione S..; L..; C..; E..; T01, F01; o esenzione per patologia).

Si ricorda inoltre che:

  • La N barrata annulla le letterine (B, C, D, E, F) nelle caselle rosa scuro dell'esenzione e quindi il cittadino deve corrispondere la differenza di € 5,93 e 11,77 .
  • Gli esenti G... e V.... non pagano alcunché anche in assenza di letterine.
  • Per tutti gli altri inibitori di pompa protonica l'eventuale apposizione delle letterine (B, C, D, E, F) nelle caselle rosa scuro dell'esenzione NON ha più valore dal 1° giugno u.s. (vedere sotto).
  • Tali ricette di rabeprazolo, in fase di tariffazione, andranno posizionate nelle fasce in base all'esenzione riportata sulla ricetta.




Nuove modalità di erogazione a partire dal 1° giugno 2012

La Regione Lazio, con Determina B2933 del 17.05.2012, in vigore dal 1° giugno 2012 ha apportato delle modifiche al regime di spedizione delle ricette contenenti i medicinali inibitori di pompa protonica (ATC A02B).

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In particolare tutte le ricette con le "famose" letterine (B, C, D, E, F) nelle caselle rosa scuro dell'esenzione pagheranno comunque la differenza di prezzo con il lansoprazolo generico.


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Rimarranno escluse dal pagamento della differenza di prezzo gli assistiti con esenzioni G01, G02, V01.

Si rimanda agli esempi figurati per una migliore comprensione delle novità:

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VECCHIA NORMATIVA IN VIGORE SINO AL 31.05.2012.


Prescrizione contemporanea ad un medicinale con quota a carico

Chiarimenti - Estratto della circolare Assiprofar Federfarma Roma n. 87 del 30.06.2008

In questa sezione si valuta l'ipotesi di presentazione di una ricetta SSN di un medicinale “inibitore di pompa acida” (IPP), con relativa esenzione dalla spesa (letterine B, C, D, E, F), contestualmente ad un altro per il quale è prevista la differenza di prezzo (ad esempio NEXIUM ® 20 mg cp + CARDURA ® 2 mg cp) che l’utente vuole corrispondere rifiutando la sostituzione con l’equivalente.

Tale situazione rende problematica la contabilizzazione della ricetta, in quanto non è possibile collocarla in alcuna mazzetta di tariffazione (in particolare nella mazzetta G), con il conseguente mancato rimborso da parte della Regione.

A tale riguardo si è già espressa la Regione Lazio con una nota del 17.05.2007, con la quale “si invitano i medici a prescrivere gli IPP da soli e non in associazione con altri medicinali”.

Pertanto, si ribadisce che, in caso di prescrizioni miste –IPP a totale carico SSN perché con esenzione (letterine B, C, D, E, F) + medicinale per cui è prevista una differenza di prezzo- e qualora il cittadino decida di non sostituire tale medicinale, la ricetta può essere evasa solo parzialmente (o IPP o l’altro medicinale) e collocata nella mazzetta di pertinenza.

Fermo restando quanto espresso nella nota regionale, resta inteso che la problematica esposta non sussiste qualora il medico prescriva:

− IPP senza esenzione + qualunque altro medicinale (con o senza quota a carico);

− IPP con esenzione (letterine B, C, D, E, F) + qualunque altro medicinale senza quota a carico.


Chiarimenti dopo l'entrata in vigore del ticket